La recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 che entrerà in vigore dal 29 agosto (pubblicata in G.U. del 14.08.2017) ha introdotto rilevanti novità in materia di risarcimento derivante da circolazione stradale. Analizziamo di seguito in dettaglio tutte le novità attinenti alla quantificazione del risarcimento, l’annoso problema dei testimoni e della prova del sinistro in giudizio.
Quantificazione delle lesioni: la tabella unica nazionale
Una delle novità più rilevanti riguarda il metodo di quantificazione delle lesioni cd.
macropermanenti ovvero quelle più gravi (danno biologico superiore al 9 percento). Fino a ieri la quantificazione è stata lasciata in balìa dei Tribunali che avevano creato (a Roma e Milano) apposite tabelle che negli ultimi anni sono state seguite da tutti i tribunali d’Italia. Il legislatore ha quindi deciso di rendere più certa e prevedibile la quantificazione del danno non patrimoniale specie quello di maggior entità (superiore ai 9 punti percentuali). Il giudice in tali casi potrà però aumentare fino al 30% il risarcimento laddove le lesioni ledano anche “aspetti dinamico-relazionali personali” e sempre che siano obiettivamente documentate. Anche per le microlesioni (fino a 9 punti percentuali di invalidità) ci sarà una nuova tabella.
Il giudice avrà però la possibilità di aumentare il risarcimento fino al 20 per cento nel caso in cui le (micro)lesioni cagionino una particolare sofferenza psicofisica. Le microlesioni andranno accertate attraverso esami strumentali in assenza dei quali non spetterà alcun punto di danno biologico, a meno che non vi siano segni visibili (cicatrici) che possono quindi essere quantificate e verificate visivamente.
Onere di identificazione dei testimoni
Un’altra rilevante novità è stata introdotta al fine di combattere il fenomeno delle truffe assicurative in cui assumono grande rilievo le persone che vengono indicate come testimoni dei sinistri.
Dal prossimo 29 agosto, nel caso di richiesta di risarcimento per soli danni a cose, sarà necessario indicare i nominativi dei testimoni fin dalla prima richiesta stragiudiziale, in caso contrario il richiedente sarà precluso anche in sede giudiziale rischiando quindi di veder vanificato il diritto al risarcimento.
La preclusione non è automatica in quanto viene temperata da un obbligo imposto a carico della compagnia assicuratrice: se il richiedente “dimentica” di indicare i testimoni nella prima richiesta, la compagnia assicurativa ha il dovere di richiedere i relativi nominativi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, il richiedente poi avrà ulteriori 60 giorni per rispondere alla compagnia. L’onere di immediata identificazione dei testimoni ha però delle eccezioni: a) obiettiva impossibilità di immediata identificazione, b) testimone già identificato dagli organi di polizia intervenuti, c) dal sinistro siano derivati anche lesioni personali. In tali casi il richiedente è esentato dalla immediata indicazioni dei testimoni e non incorrerà pertanto bella preclusione processuale.
Viene espressamente limitato anche il numero di testimonianze che ogni soggetto potrà rendere: massimo tre per quinquennio. Al superamento del limite il Giudice d’ufficio comunicherà il relativo nominativo alla Procura delle Repubblica che procederà alla verifica della sussistenza del reato di falsa testimonianza o di frode assicurativa.
La valutazione delle prove in giudizio
Anche la valutazione dell’attendibilità del testimone sarà oggetto di valutazione del giudice: il testimone non avrà più un ruolo chiave nel giudizio.
Acquisisce invece maggior rilievo probatorio la scatola nera (Gps) eventualmente installata sul veicolo e fornita dalle stesse compagnie assicurative. La installazione della scatola darà diritto a sconti supplementari sul premio assicurativo, ma soprattutto i dati raccolti dal dispositivo (posizione, velocità e traiettoria) costituiranno prova piena della dinamica del sinistro in sede giudiziale alla stregua del rapporto della polizia.
Deroga ai termini per l’offerta di risarcimento
Qualora la compagnia assicurativa nutra seri dubbi circa la veridicità del sinistro e sussistano almeno due sospetti sarà esonerata dal formulare una offerta come prescritto dal CdA. I parametri (cd. “sintomi”) che rendono legittimo il sospetto di frode saranno individuati dall’Ivass con un futuro provvedimento. Resta salvo il diritto del danneggiato di richiedere l’accesso agli atti della compagnia assicurativa al fine di conoscere le cause del diniego dell’offerta o per prendere visione della perizia tecnica espletata.
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