In seguito alla conversione del D:L: 145/2013 si dovrebbero aver superato tutta la problematica inerente il rapporto che esiste tra l'attestato di prestazione energetica (APE) e i contratti immobiliari.

Iniziamo col dire che tale attestato è un'attestazione che riassume le caratteristiche energetiche dell'unità immobiliare (consumi, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda, e cosi via) al fine di valutare l'efficienza energetica dell'unità.

Questa attestazione dovrà essere messa a disposizione dal proprietario dell'immobile al locatario o acquirente dello stesso.

Si dovrà inoltre inserire, nei contratti di compravendita o locazione, una clausola ove il compratore o il conduttore dichiarerà di aver ricevuto le informazioni e le relative documentazioni sulla prestazione energetica di cui l'APE ne attesta i valori.

Se tutti questi adempimenti non verranno rispettati sono previste sanzioni amministrative pecuniarie abbastanza pesanti, alle quali dovranno rispondere in solido i vari attori dell'atto di compravendita o loczione in essere.

Tali sanzioni sono rispettivamente:

  • da 1.000 a 4.000 euro per la mancanza degli adempimenti su esposti per contratti di locazione di una singola unità, ridotta del 50% se il contratto risulta essere inferiore ai 3 anni
  • - da 3.000 a 18.000 euro se la mancanza si riferisce ad un contratto di compravendita,

Da tener presente che i contratti di donazione, comodato, successione non sono soggetti a tale normativa.

A completamento dell'informazione si fa presente che per i contratti stipulati successivamente alla data del 3/8/2013 e precedentemente alla data del 24/12/2013 per i quali non sono state rispettate le procedure per l'attestato di prestazione energetica (APE) i contratti sono da considerarsi nulli e tale nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. Per sanare tale nullità una delle parti deve chiedere l'applicazione delle sanzioni sopra riportate.