Una delle principali domande di chi vive in condominio riguarda il tetto dello stesso. In altri termini, in caso di lavori, chi deve pagare? Ai sensi dell'art. 1117 cod. civ il tetto è indicato tra le parti di proprietà di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, poiché è un manufatto che ha la funzione di coprire e riparare l'intero edificio condominiale. Solo un regolamento condominiale di tipo contrattuale potrebbe prevedere una diversa regolamentazione della materia. Si tratta del regolamento predisposto dall'unico originale proprietario dell'edificio o dal costruttore e si definisce contrattuale in quanto, essendo, specificamente, richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari è accettato da tutti i condomini.
Quindi ai sensi dell'art.1123 c.c. tutti i condomini devono partecipare pro-quota alle spese di conservazione e godimento dei beni comuni. Se qualcuno si sottraesse a questo obbligo l'amministratore del condominio deve rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere un titolo per il recupero delle somme dovute. Nei casi in cui ci fossero esigenze che imporrebbero una rapida esecuzione dei lavori come un a grave situazione di pericolo imminente il rimedio è rappresentato dall'adire l'autorità giudiziaria chiedendo l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in presenza dei presupposti previsti per legge, ex art. 700 cod. proc. civ., di pregiudizio imminente e irreparabile.
Nel caso in cui il tetto fosse di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini si applica l'art.1126 del c.c., ai sensi del quale quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno, L'articolo in questione fa specifico riferimento al lastrico solare, ma una sentenza del tribunale di Salerno del 1998 ha specificato che esso può essere applicato anche al caso del tetto di proprietà esclusiva.