Quando si parla di condominio, possono venir in rilievovari casi di conflitto, soprattutto in tema di lavori e relativi consensi degli altri vicini o dell'assemblea.Ci sono delle novità in riferimento al cosiddettopermesso a costruire. Ottenere il rilascio del titolo edilizio non èmolto difficile. A tal proposito, il Tar Liguria, nella sentenza n. 561 del 2015, stabilisce che tale rilascio non è subordinato ad un previo consenso di coloro che abitano nello stabile del richiedente o in palazzi con esso confinanti. In siffatte fattispecie, ciò che viene in rilievo è la sola disciplina urbanistica (quindi la sussistenza delle condizioni di natura pubblicistica).

Esulano, invece, ogni tipo di riferimenti ai rapporti privati tra gli abitanti del condominio o dei condomini; esula, dunque, la materia dei rapporti di buon vicinato.

Il caso che ha cambiato l'orientamentogiurisprudenziale

Nel caso oggetto della decisione del Tar Liguria, Il richiedente voleva procedere alla costruzione di un parcheggio sotterraneo. Il Comune, però,aveva ritenuto necessario il consenso dei viciniai fini del rilascio del permesso per la relativa costruzione. Il Tar, ha iniziato a considerare ciò al di fuori dei limiti della corretta legalità, e l'ha fatto anche in relazione a precedenti fatti che in concreto sono risultati la proiezione dell'orientamento ormai non più condiviso.

La portata della sentenza è tale da far ritenere illegittima la suddetta condizione (consenso dei vicini esternata tramite la riunione dell'organo rappresentativo: l'assemblea). In definitiva, l'unico vero ostacolo alle eventuali costruzioni, è rappresentato sempre e solodalle norme relative alla disciplina urbanistica, e a tal fine, il Comune, non può negare il rilascio, facendo perno su fatti o circostanze che non rientrano nella sua sfera decisionale.

Più norme e meno fatti, più leggi chiare e precise e meno dubbi interpretativi. All'astrattezza delle norme deve ben coincidere ogni singola fattispecie, senza creare ambiguità che portano inevitabilmente davanti ad un giudice, rendendo ancora più lunghi i tempi della giustizia.