In un precedente articolo abbiamo parlato di come Equitalia con la circolare n.105/2016 abbia manifestato l’intenzione di neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo disponendone la sospensione una volta concessa e pagata la 1^ rata del piano di rateizzazione di un debito tributario. E ciò a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta. Un altro problema sempre legato al fermo amministrativo è quello relativo al mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge. Equitalia o un altro concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli che sono intestati al debitore attraverso l’iscrizione del fermo amministrativo nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Un piccolo particolare non da poco è legato al fatto che Equitalia al contribuente non comunica nulla e quindi lo stesso ignaro di tutto , viene a trovarsi con l’auto bloccata.
Conseguenze ed obblighi prima dell’iscrizione di fermo
La conseguenza che ne deriva è strettamente legata alla circolazione su strada del veicolo proprio perché se fermato dalla polizia il debitore potrebbe incorrere in problemi di carattere giudiziario abbastanza seri. Se il mezzo circola infatti è prevista non solo una multa da 770 a 3.086 euro e la confisca del veicolo, iniziando inoltre un procedimento penale per aver violato gli obblighi di custodia. Non dissimili sono le conseguenze nel caso in cui il debitore volesse vendere la proprio auto ad esempio.
L’unico obbligo previsto per Equitalia infatti è quello di comunicare al debitore proprietario un preavviso di fermo da notificarsi almeno 30 giorni prima dell’iscrizione al PRA del fermo stesso. Equitalia può comunque provvedere anche ben oltre tale scadenza dei 30 giorni. Può inoltre succedere che il concessionario della riscossione possa anche aver commesso degli errori quando spedisce il preavviso di fermo, notificandolo magari ad un indirizzo del debitore sbagliato.
In questo senso infatti i vizi di notifica permettono al cittadino di chiudere favorevolmente la causa.
Come procedere ad eliminare il fermo amministrativo?
Qualora si è ricevuto un preavviso di fermo inoltre occorre tenere bene a mente che esso deve essere notificato con raccomandata R/R solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Per cercare di revocare gli effetti del fermo d’auto è possibile fare una contestazione a mezzo di raccomandata R/R., via PEC o con un normale foglio di carta esente da bolli entro 30 giorni dalla notifica del preavviso o in alternativa pagare estinguendo il debito (il fermo in tal caso viene cancellato). La contestazione può avere ad oggetto una richiesta di rateazione sull’intero debito. In tali casi appunto si ottiene la sospensione del fermo e Equitalia rilascia una dichiarazione da presentare al PRA. E’ possibile inoltre dimostrare ad Equitalia che l’unica auto di cui si dispone è un bene strumentale dell’attività. E’ necessario però presentare la copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili se si riscontra la presenza del bene ammortizzabile.
In tali casi Equitalia deve annullare il procedimento del fermo amministrativo. E’ possibile chiedere la cancellazione del fermo anche se l’iscrizione dello stesso è errata basandosi su un importo che il contribuente non deve saldare. Infine si può procedere alla cancellazione del fermo anche quando il veicolo è stato venduto prima dell’iscrizione al PRA del fermo. In ultima analisi è possibile proporre ricorso al giudice competente per ciascun importo/debito richiesto nella cartella contestando ad esempio la mancata notifica della cartella, o il pagamento del debito in data anteriore. Il giudice se accoglie le contestazioni deve annullare l’atto presupposto e il fermo perde efficacia. Per altre info sul tema potete premere il tasto segui accanto al mio nome.