Il Giudice di Pace di Milano ha emesso un’importante sentenza in merito alla validità delle multe Autovelox. Con il pronunciamento numero 537/2017 è stato accolto il ricorso di un automobilista secondo il quale il dispositivo autovelox che aveva rilevato la sua infrazione non era stato adeguatamente segnalato dalle forze dell’ordine.
Grazie a questa sentenza, la multa è stata annullata e si è stabilito un importante precedente che si aggiunge alle motivazioni per le quali le multe comminate attraverso le rilevazioni Autovelox possono essere annullate.
Autovelox, multe annullate se non è dimostrata l'adeguata segnalazione
Il Giudice di Pace di Milano si è pronunciato in merito al ricorso di un automobilista multato in seguita alla rilevazione di un Autovelox. Un primo ricorso era già stato esaminato e respinto dal Prefetto di Milano, ma il giudice ha ribaltato il provvedimento prefettizio ricordando che, secondo l’articolo 142 del codice della strada, i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere adeguatamente segnalati attraverso cartelli stradali o segnali luminosi che permettano il tempestivo avvistamento degli Autovelox.
Il principio innovativo stabilito nella sentenza è quello che, in caso di ricorsi, spetta all’amministrazione provare che l’apparecchio era adeguatamente segnalato.
In mancanza di tale prova, le multe devono essere annullate, come nel caso del ricorso esaminato. Nel caso specifico, inoltre, non era stato neanche possibile accertare se la strumentazione utilizzata era stata sottoposta alla taratura periodica, come previsto dalla sentenza 113/2015 della Corte costituzionale quale requisito essenziale per la validità delle multe.
Le altre cause di annullamento delle multe Autovelox
La sentenza 537/2017 del Giudice di Pace di Milano si aggiunge alla serie di criteri già stabiliti con precedenti pronunciamenti che stabiliscono quali sono le cause di annullamento delle multe Autovelox.
Detto della storica sentenza della Corte Costituzionale, la 113/2015, che ha stabilito l’obbligatorietà della revisione periodica dei dispositivi rilevatori della velocità ai fini della validità delle multe, occorre ricordare che le multe sono valide solo se il dispositivo è stato omologato dal Ministero dei Trasporti (i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di notifica della multa) e se risulta, indicato nel tratto controllato, il limite di velocità.
Un’altra sentenza, la 680/2011 della Corte di Cassazione, ha stabilito che è sempre necessaria la presenza di un agente preposto al servizio di polizia durante l’accertamento dell’infrazione da parte del dispositivo che, per quanto riguarda le strade urbane, può essere installato solo su quelle ad alto scorrimento, dove può essere difficoltoso fermare l’autoveicolo che commette l’infrazione.