Da ieri, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono diventate operative numerose norme introdotte nella legge sulla concorrenza e sul mercato numero 124/2017. Una di queste riguarda la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da eventuali incidenti stradali.
Nuove regole per la quantificazione del danno biologico ad esempio, e anche sull'effettiva entrata in gioco della scatola nera. Inoltre, il dovere del danneggiato di identificare dei testimoni oculari potrebbe segnare una forte stretta sulle sospette frodi. E non è tutto, cambiano anche le tempistiche per muovere causa alla controparte.
Vediamo nel dettaglio le diverse novità in arrivo.
Il danno biologico
La recentissima Legge 124/17 prevede che vengano stilate due tabelle uniche e nazionali con il fine di stabilire il valore economico da assegnare alle singole percentuali di eventuali micro e macrolesioni accertate in seguito a un incidente stradale. Tabelle che dovranno essere aggiornate ogni anno e tenere conto sia dei danni psico-fisici occasionati che l'età del danneggiato.
Il nuovo provvedimento stabilisce, inoltre, che per ottenere il dovuto risarcimento anche per lesioni lievi è necessario presentare un accurato accertamento clinico. Resta invariato l'eventuale intervento del giudice, al quale rimane la facoltà di aumentare l'ammontare dell'indennizzo a seconda della gravità del caso.
La scatola nera
L'apparecchio dotato di GPS potrebbe assumere un ruolo primario in caso di Incidenti stradali, nonché pieno valore di prove anche in caso di furto e altri danni. In effetti, la legge sulla concorrenza e sul mercato 2017 vorrebbe da un lato, premiare gli automobilisti onesti e dall'altro proteggere le compagnie assicuratrici dalle miglia di frodi commesse lunghi gli anni.
I testimoni
Ecco qui la stretta più pesante prevista dalle cosiddette nuove regole, l'identificazione obbligatoria dei testimoni. A tal proposito, la normativa vigente da ieri è molto chiara: 'niente risarcimento dei danni materiali senza la dichiarazione giurata di almeno una terza persona'. Attenzione però, uno stesso testimone può essere citato soltanto in tre cause all'interno di un quinquennio.
Tempistiche per intentare causa
Il danneggiato può sempre citare in giudizio la compagnia assicuratrici, qualora questa si rifiuti ad avanzare un'offerta di risarcimento. Ma soltanto dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive o che siano decorsi 60 giorni dalla sospensione della procedura. Infine, l'ultima novità riguarda la fatturazione obbligatoria in caso di cessione del credito al carrozziere.