Gli incidenti stradali che coinvolgono automezzi e pedoni sono sempre più frequenti. Ma una recente sentenza del Tribunale di Trieste potrebbe costituire un importante precedente e dare il via ad un nuovo orientamento giurisprudenziale soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità principale del sinistro. Il giudice triestino, infatti, ha stabilito che ci potrebbero essere delle specifiche situazioni nelle quali la colpa principale di quanto avvenuto ricade sul pedone stesso e non sul guidatore dell'automezzo. Soprattutto se il pedone attraversa la strada lontano dalle strisce pedonali o cammina guardando il cellulare.

I fatti all'origine della decisione

Il giudice triestino si è trovato di fronte al caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare proprio perché, in quel momento, era distratta a guardare il proprio cellulare. E questo nonostante, pochi attimi prima, avesse fatto un cenno per fermare l'autobus sul quale sarebbe dovuta salire. La donna, infatti, era ferma sul marciapiede e dopo la richiesta di fermata è scesa sulla sede stradale guardando il telefonino e senza accertarsi se, nel frattempo, sopraggiungessero altri veicoli. La donna, di conseguenza ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace, oltre al conducente del veicolo e al suo proprietario, anche il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

La donna chiedeva, ovviamente, il risarcimento dei danni causati e quantificati in 5.000 euro circa. Il Giudice di Pace respingeva la domanda dell'attrice che proponeva ricorso davanti alla Corte d'Appello di Trieste.

I motivi della decisione della Corte d'Appello

Il giudice adito chiarisce immediatamente che in caso di incidente stradale con conseguente investimento di un pedone occorre tenere presente ed applicare quanto stabilisce l'articolo 2054 c.c.

Nel caso di specie, ciò che interessa è quanto stabilisce il comma 1 di tale norma. Viene, infatti, statuito che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a cose o persone dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

D'altra parte il Giudice d'Appello triestino tiene a precisare che la summenzionata prova liberatoria da parte del conducente del veicolo può essere fornita anche in maniera indiretta e non solo dimostrando obbligatoriamente di aver tenuto una condotta e un comportamento esente da colpa e conforme a quanto stabilisce il Codice della Strada.

In pratica, la prova liberatoria può derivare anche dalla dimostrazione che è stato il comportamento del pedone il fattore esclusivo e principale dell'evento dannoso e che questo non era in alcun modo evitabile da parte del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro.

E questo è quanto sarebbe accaduto nel caso di specie. In pratica, la condotta della donna, che si è immessa nel flusso stradale in maniera repentina guardando il telefono e senza assicurarsi che non sopraggiungessero altri veicoli, è stata giudicata gravemente colposa e noncurante delle regole di normale prudenza oltre che di quelle della circolazione stradale. Di conseguenza, il giudice triestino ha optato per il concorso di colpa ma con una notevole sproporzione nei confronti del pedone. Alla donna, infatti, è stato attribuito l'80% della responsabilità dell'incidente stradale. Al conducente del veicolo il restante 20%.