Non c'è dubbio che una delle peggiori piaghe sociali della nostra società sia la criminalità organizzata. Come tanti tristi fatti di cronaca hanno dimostrato, a partire dalle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, con la scomparsa dei compianti magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la mafia ha sempre cercato di infiltrarsi e influire sul tessuto produttivo della società. Per questo il legislatore ha predisposto diversi provvedimenti di contrasto applicabili anche da cittadini onesti e imprese sane, come l'istituto del controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159, noto anche come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la corposa Sentenza n° 46898/2019 ha stabilito un importante principio di procedura penale. In estrema sintesi, infatti, il Supremo Collegio ha stabilito che le decisioni del tribunale competente per le misure di prevenzione sulle richieste in tema di controllo giudiziario, compreso il provvedimento di rigetto dell'istanza, sono impugnabili mediante ricorso, anche nel merito, dinanzi alla Corte d'Appello.

I fatti che hanno portato al giudizio della Corte

La Suprema Corte si è trovata davanti al ricorso presentato dalla rappresentate legale di una SpA operante nel settore delle costruzioni che era stata raggiunta da un'informazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto in base al disposto degli articoli 84, comma 4, e 91 del Decreto legislativo 159/2011.

Questo, in quanto, a seguito degli accertamenti previsti dallo stesso articolo 84 del Decreto legislativo 159/2011 erano state riscontrare anomalie organizzative, gestionali ed operative della società con un coinvolgimento degli amministratori in fatti di rilievo penale e dal fatto che era stata accertata la presenza tra i dipendenti dell'azienda di persone legate ad associazioni mafiose. Il legale rappresentate aveva quindi proposto istanza per l'applicazione del controllo giudiziario, ma il tribunale competente aveva rigettato la domanda proprio sulla base dell'elevato numero di dipendenti legati ad associazioni mafiose presenti in azienda. Non solo ma diversi soggetti in posizioni di vertice nell'azienda sarebbero stati coinvolti in patti corruttivi con i rappresentanti dei comuni dove questa azienda operava.

Di conseguenza, secondo il Tribunale competente, l'agevolazione delle associazioni mafiose da parte dell'azienda non era occasionale come prevede la norma dell'articolo 34 bis del Codice antimafia ma piuttosto stabile. Di conseguenza, il legale rappresentante dell'azienda ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il quesito se il provvedimento per cui il tribunale competente delle misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario sia impugnabile con un ricorso per Cassazione.

A tale proposito le Sezioni Unite procedono, in via preliminare a descrivere la stratificazione normativa che, progressivamente, ha portato all'adozione all'interno del Codice antimafia dell'istituto del controllo giudiziario.

Ciò serve alle Sezioni Unite per chiarire che la misura del controllo giudiziario è qualcosa di completamente diverso e staccato dalle altre misure di prevenzione canoniche che sono il sequestro e la confisca. Tanto che, precisano le Sezioni Unite, il controllo giudiziario viene disposto quando non esistono i presupposti per l'applicazione di una diversa misura di prevenzione.

Inoltre, continua la Corte, derivando tale istituto da quello dell'amministrazione giudiziaria che, all'interno del Codice antimafia, non risultava tra i provvedimenti impugnabili a norma dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 159/2011 si era venuta a creare una criticità di ordine sistematico che era stata risolta dal giudice di legittimità di allora ricorrendo all'interpretazione analogica.

Di conseguenza dato che la Corte Costituzionale di allora aveva dichiarato impugnabile e ricorribile la misura di prevenzione della confisca, per analogia lo era anche l'amministrazione giudiziaria.

Il legislatore del 2011 non aveva dimostrato di aver recepito tale orientamento del giudice delle leggi. Di conseguenza, la Corte di Cassazione di allora aveva provveduto con propria sentenza a chiarire che anche l'istituto del controllo giudiziario era impugnabile e ricorribile in doppio grado omessa dal legislatore. Quest'ultimo, poi, ha recuperato la propria svista introducendo con l'articolo 10, della Legge 17 ottobre 2017 n° 161 una modifica all'articolo 34, comma 6, del Codice antimafia, in base alla quale era prevista una impugnazione con doppio grado di giudizio riferita sia all'amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario.

Inoltre, le Sezioni Unite chiariscono che lo scopo della misura di prevenzione del controllo giudiziario è volta a far si che l'azienda posta sotto controllo da parte del tribunale possa dar inizio ad un nuovo corso di attività economiche pulite una volta che sia stata affrancata dalle infiltrazioni mafiose. Di conseguenza, è il ragionamento delle Sezioni Unite, l'imprenditore può sempre impugnare l'informazione antimafia interdittiva del Prefetto e chiedere che sia applicato alla sua azienda il controllo giudiziario.

Da parte sua, il giudice adito, precisano le Sezioni Unite, deve procedere a verificare se tramite l'applicazione della misura alternativa del controllo giudiziario, l'impresa controllanda abbia potenzialità reali di incamminarsi verso un percorso di ritorno alla sana e libera concorrenza.

D'altra parte, la Corte di Cassazione evidenzia come con l'introduzione dell'articolo 34 bis all'interno del Codice antimafia il Legislatore abbia effettuato una distinzione tra misure di prevenzione, come il sequestro e la confisca, che richiedono una preventiva comunicazione agli interessati circa la possibilità di proporre impugnazione, come indicato all'articolo 27 del Decreto legislativo 159/2011. Mentre per quanto riguarda il controllo giudiziario, il Legislatore ha previsto delle procedure camerali basate sull'articolo 127 del codice di procedura civile che lasciano aperto uno spazio per l'impugnabilità dello stesso in base al principio generale dell'articolo 10 del Decreto legislativo 159/2011.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui visto, le Sezioni Unite operano poi un raffronto fra le diverse pronunce delle varie Sezioni della stessa Corte di Cassazione che hanno sempre sostenuto l'impugnabilità della misura di prevenzione del controllo giudiziario, distinguendosi solo per il fatto che alcune pronunce sono a favore della sola impugnabilità di fronte alla stessa Cassazione in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Mentre altre sulla base del medesimo principio di tassatività negano recisamente tale impugnabilità.

Per le Sezioni Unite entrambe le correnti di pensiero giuridico sarebbero inidonee a fornire una soluzione definitiva al problema posto. Secondo le Sezioni Unite occorre effettuare una ricostruzione ad ampio raggio del sistema delle impugnazioni che non si faccia influenzare eccessivamente dalla ricerca dell'intenzione del Legislatore che spesso, su questo tema, si è limitato a disciplinare il caso particolare.

Per le Sezioni Unite occorre operare un interpretazione analogica delle norme in commento per risolvere efficacemente il problema. Applicazione analogica riferita all'articolo 10 del Decreto legislativo 159/2011. Tale articolo viene considerato la norma generale per il sistema delle impugnazioni, anche nel merito. In questo modo, secondo le Sezioni Unite, si realizza anche la parità di trattamento tra le diverse misure di prevenzione. Parità di trattamento che, quindi, richiede che venga concesso alla parte che ne abbia interesse, anche se fosse quella privata, di impugnare il provvedimento sia in appello che in Cassazione.

Tutto quanto considerato, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: "Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex articolo 34 bis, comma 6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159 è impugnabile con ricorso alla corte d'appello, anche nel merito". Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e rimandati gli atti alla Corte d'Appello competente.