Con la Circolare n° 46 del 2 marzo, l’Inps ha reso noti i limiti di reddito e gli importi relativi ad alcune prestazioni molto importanti per le famiglie, soprattutto quelle con particolari esigenze e difficoltà. Stiamo parlando dell’assegno di maternità e degli assegni per il nucleo familiare erogati dai Comuni. La variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo, (l’inflazione) ha reso necessario questo intervento da parte dell’INPS, per far conoscere i parametri che devono rispettare le famiglie per accedere a queste erogazioni assistenziali.
Assegni per il nucleo familiare dei comuni
Il Decreto Legislativo 151 del 2001 ha reso strutturale una forma di aiuto alle famiglie numerose, quelle che hanno almeno tre figli minorenni in carico. Si tratta di un assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni e pagato dall’INPS per le famiglie che oltre al numero dei propri componenti ed all’età dei figli, gravano in condizioni di reddito ridotte. La struttura del beneficio prevede l’erogazione di 13 mensilità di questo assegno, a decorrere dal momento in cui la famiglia raggiunge i requisiti prestabiliti. Di norma l’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti, salvo i casi in cui il requisito della composizione del nucleo, venga raggiunto ad anno in corso.
Fermo restando il limite di reddito previsto per il 2016, cioè un ISEE in corso di validità non superiore a 8.555,99 euro, possono fare domanda le famiglie che nel corso del 2016 vedono nascere il loro terzo figlio che si va ad aggiungere agli altri che si trovano sotto la maggiore età. La domanda va presentata al comune di residenza, cioè a quello presso la cui Anagrafe è iscritta la famiglia.
Avendo avuto un tasso di inflazione prossimo allo zero, l’importo dell’assegno è restano invariato rispetto al 2015, fissato quindi a 141,30 euro. Il pagamento avviene in due rate semestrali posticipate, di norma a luglio e gennaio successivi alla presentazione della domanda. Ricordiamo infine che sia l'assegno di maternità che quello per il nucleo familiare scattano anche in caso di adozioni ed affidamenti preadottivi.
Nuove nascite dal 1° gennaio 2016
Anche le famiglie che non rientrano in quelle numerose di cui parlavamo prima, hanno un benefit nel caso in cui, a partire dal 1° gennaio 2016, abbiano un lieto evento in casa. La nascita di un bambino infatti, da diritto ad avere l’assegno di maternità dei comuni. Per ottenere questo ennesimo benefit, la famiglia deve avere un ISEE non superiore a 16.954,95 euro. Inoltre, la mamma, deve essere scoperta dal punto di vista previdenziale, cioè non deve percepire la maternità INPS che spetta alle lavoratrici che si assentano dal lavoro per via del parto. Rifacendosi alla Legge 448 del 1988, l’INPS ha confermato anche per i lieti eventi del 2016, gli importi di assegno previsti lo scorso anno.
L'assegno di maternità dei Comuni eroga 338,89 euro al mese per 5 mesi. La domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino e di norma, l’INPS eroga l’assegno in unica soluzione. La mamma coperta da questo beneficio, si vedrà recapitare, nel giro di qualche mese dalla presentazione dell’istanza, un bonifico di 1.694,45 euro.