Nei giorni scorsi abbiamo appreso dal sito Orizzonte Scuola della sentenza e di alcuni punti chiave della stessa circa l'immissione in ruolo avvenuta presso il tribunale di Napoli. Merita attenzione l'osservazione dello stesso circa il fatto che che la giurisprudenza attuale non chiarisca pienamente quale sia la misura sanzionatoria per l'abuso della contrattazione a termine, né che l'ordinamento italiano ne preveda una precisa. Ricordiamo infatti che la Corte Costituzionale sarà chiamata a deliberare in merito a febbraio per dare un orientamento generale a tutti i tribunali italiani onde non creare ulteriori discriminazioni tra i docenti che hanno presentato i ricorsi per la stabilizzazione.
Lo stesso tribunale di Napoli che nei giorni scorso ha deliberato sulla immissione in ruolo di tre docenti precari chiarisce con alcune osservazioni chiave perché ha emesso quella sentenza.
Prima e dopo il 2012
Il risarcimento che attualmente viene concesso non è stato istituito come misura ostativa atta ad evitare la pratica scorretta di rinnovare i contratti a termine (si veda il D.Lgs. n. 29/93, di molto antecedente la nota direttiva comunitaria conosciuta col numero 1999/70. Si nutrono dubbi sull'efficacia ostativa della stessa. Sotto questo punto di vista c'è da dire che attraverso una sentenza della Corte di cassazione, registrata col numero 27363/14 alla data del 15/10-23/12/14, si è pensato di applicare l'articolo 5 (comma 4-bis riferentesi al decreto legislativo 368/01) al settore pubblico senza includere la scuola.
In base a ciò veniva a determinarsi rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questo perché almeno fino a tutto il 2012 non esisteva la misura ostativa di cui al punto sub b. Dalla data del 24 dicembre dello stesso anno venne introdotta la legge numero 247 che andava ad impattare sul d.lgs. 368/01 all'articolo 5 in modo da inserire un ulteriore comma (il 4-bis) estendendo gli effetti delle sanzioni risarcitorie.
Le ragioni ostative contenute nella direttiva europea per il tribunale napoletano
I giudici di Napoli ritengono che esistano almeno tre ragioni ostative alla clausola 5 della 1999/70 CE che derivano da ragioni obiettive per giustificare i contratti a tempo determinato, il numero dei rinnovi nonché il periodo massimo di rinnovo degli stessi.
Concludono dicendo che anche rispettando il d.lgs. 368/01, quando si va oltre i 36 mesi c'è trasformazione dei contratti. A questo punto scatta la stabilizzazione con l'immissione in ruolo. Il riferimento nella sentenza è al comma 2.
Anche nel contratto della scuola è prevista la trasformazione del contratto a termine
Per dirla tutta basta guardare anche all'interno del Contratto nazionale della Scuola per vedere come siano previste misure che determinano la trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato. Al riguardo si citano gli artt. 25 e 40 del C.C.N.L. Comparto Scuola quadriennio 2006/2009 disciplinanti la materia dei contratti nella parte relativa alla riqualificazione, con conseguente passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato.