Il personale scolastico perdente posto nella Scuola di titolarità dovrà trovare una nuova sistemazione in altra sede mediante la richiesta obbligatoria di trasferimento. È quanto prevede la normativa scolastica e altre clausole del contratto integrativo sulla gestione degli organici per ogni nuovo anno scolastico. Se in una scuola l'organico definito per il prossimo anno scolastico risulta essere numericamente inferiore a quello funzionante nell'anno scolastico corrente si viene a determinare un numero corrispondente di personale in esubero da trasferire, quale perdente posto, in altra sede di servizio dello stesso comune o altri comuni della provincia.

Graduatorie scuola e perdenti posto

Come avviene l'identificazione degli insegnanti e ata perdenti posto? Viene formulata, a seconda della tipologia di posto, una graduatoria di istituto nella quale i punteggi vengono attribuiti sulla base dell'anzianità di servizio, continuità nella stessa scuola, esigenze di famiglia, titoli culturali e quant'altro previsto dalla norma. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene redatta una graduatoria per ogni classe di concorso, per gli ata per ogni profilo professionale. Le graduatorie vengono pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di presentazione delle domande di mobilità. È opportuno che gli interessati siano particolarmente attenti alla correttezza del punteggio e alla relativa posizione in graduatoria.

Avverso errori, della graduatoria si potrà presentare reclamo al Capo d'Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione.

Identificazione perdenti posto

I primi a perdere il posto sono i docenti che sono entrati nella pianta organica della scuola dal primo settembre dell'anno scolastico corrente, a partire dagli inseriti in graduatoria con il minor punteggio e anche se come posizione non sono gli ultimi.

Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti. I docenti individuati in soprannumero sono ammessi a partecipare alle operazioni di mobilità entro 5 giorni dalla comunicazione formale di perdente posto. Le stesse regole sono valide per gli Ata. Chi non presenta domanda sarà invece trasferito d'ufficio, come previsto anche nella Riforma della scuola.