Torniamo a parlare della sentenza della Corte Costituzionale in materia di incostituzionalità della norma che ha bloccato l'indicizzazione delle pensioni nel biennio 2012 - 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2015. A partire dal 7 maggio 2015 la c.d. "norma Fornero" è ormai inefficace. L'Unione Europea, che ha chiesto all'Italia di non porre in essere manovre che possano minare la stabilità dei conti pubblici, la prossima settimana trasmetterà le sue raccomandazioni, che terranno conto della particolare e contingente questione, oltre che delle informazioni comunicate dal Governo.

Dal canto suo, il Ministro dell'Economia Padoan, che ha incontrato il Presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, ha assicurato che il Governo sta studiando misure che abbiano il minor impatto possibile sui conti pubblici. Mentre l'Inps sta effettuando i conteggi, sugli organi di stampa si susseguono le ipotesi più disparate. Con la circolare n. 10 del 5 maggio 2015, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha predisposto un "vademecum", indicando la procedura da seguire per ottenere il pagamento dei ratei di pensione non percepiti.

Crediti su pensioni: la procedura per il recupero

E' necessario fare una piccola premessa: la cd. "norma Fornero" dichiarata incostituzionale dalla Consulta, come abbiamo già precisato, ha bloccato l'indicizzazione delle Pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS.

Questo significa che sono destinatari del provvedimento normativo dichiarato incostituzionale coloro che percepiscono una pensione superiore a € 1.443,00 mensili. Ciò detto, la procedura per il rimborso dei crediti sulla pensione, contenuta nella circolare n. 10 del 6 maggio 2015 che qui commentiamo, prevede che coloro che sono legittimati presentino una domanda di ricostruzione della pensione, per il tramite di intermediari abilitati (CAF, consulenti del lavoro, ecc.) o con PIN dispositivo.

Nell'oggetto della domanda dovrà essere precisata la richiesta: ricostruzione della pensione in virtù dell'abrogazione dell'art. 24 - comma 25 - D.L. n. 201 del 06.12.2011 con sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 30.04.2015. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa alla tipologia di pensione percepita, la data del matrimonio (per coloro che sono sposati), il reddito proprio e del coniuge.

Dovranno, altresì, essere indicate con precisione le coordinate di riferimento per il pagamento delle somme dovute. Se l'INPS accoglie la domanda, provvederà direttamente al pagamento delle somme riconosciute. Nelle ipotesi, invece, di accoglimento parziale, rigetto o mancata risposta (nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda), i legittimati hanno due possibilità:

  • Proposizione di ricorso in via amministrativa, mediante Pin dispositivo o intermediari abilitati. In caso di rigetto, accoglimento parziale o mancato riscontro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, è possibile proporre l'azione giudiziale
  • Proposizione dell'azione giudiziale, mediante ricorso da depositare presso la Sezione Lavoro del Tribunale civile competente per territorio. Per l'avvio dell'azione giudiziale è necessario rivolgersi ad un legale.
Per aggiornamenti sull'argomento e, in generale, in materia di pensioni, lavoro e previdenza, è possibile cliccare su tasto "Segui" in alto, accanto al mio nome.