Cambia la mobilità con la riforma della scuola varata dal Governo Renzi. Dalla lettura del maxiemendamento approvato dal Senato lo scorso 25 giugno, emerge che la titolarità di cattedra sarà garantita ai vecchi insegnanti, ovvero a quelli che sono già di ruolo, ed ai circa 50 mila docenti (su 102.734 precari) che beneficeranno del piano straordinario delle assunzioni previsto con la Buona Scuola entrando a far parte dell'organico di diritto.

Mobilità nella scuola, assunzione docenti organico di diritto: la sede di titolarità provvisoria e definitiva

Dunque, i candidati che verranno assunti nel prossimo settembre con le vecchie regole e saranno titolari di cattedra sulle classi di concorso delle loro materie di insegnamento, avranno diritto a mantenere la sede di titolarità.

Ma da questa sede non potranno più spostarsi a partire dall'anno scolastico 2016/17, anche in coincidenza di due importanti effetti della riforma: in primo luogo, la cattedra assegnata provvisoriamente a settembre 2015, diventerà, presumibilmente, definitiva. Per i docenti che faranno parte dell'organico di diritto dall'anno scolastico 2015/2016, infatti, il diritto a mantenere la sede di titolarità sarà effettivo nel momento in cui avranno ottenuto la sede definitiva: le amministrazioni scolastiche avranno tempo fino al 1° settembre 2017 per l'assegnazione.

In secondo luogo, sarà proprio dall'anno scolastico 2016-17 che la riforma della scuola terminerà la sua fase transitoria per essere applicata integralmente. E, dunque, si seguirà la regola prevista dal disegno di legge numero 1934, secondo la quale i prof, non potendo più chiedere il trasferimento dalla sede dove sono titolari di cattedra ad un'altra sede, non potranno, di conseguenza, nemmeno ambire al trasferimento con le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni che, in ogni caso, dovrebbero essere applicate per l'ultima volta con le vecchie regole nel prossimo anno scolastico.

Dopodiché la richiesta di trasferimento comporterà la perdita della titolarità e la reimmissione dei richiedenti negli elenchi territoriali.

Titolarità di sede per docenti del potenziamento e docenti in esubero: cosa dice il Ddl scuola

Il discorso è diverso per i docenti che verranno assunti e che faranno parte dell'organico dell'autonomia e per i prof che andranno in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016-17: non avendo una sede di titolarità, andranno a concorrere negli elenchi territoriali.