La riforma dei contratti di lavoro del 2003 (D.Lgs n. 276), la cosiddetta "riforma Biagi", che prende il nome dal giuslavorista ucciso da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse, viene abrogata e sostituita integralmente dal d.lgs. n. 81/2015 tra gli articoli 70 e 73, nell'ottica di consentire il ricorso al lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e garantendo contemporaneamente la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.Tale norma introduce le seguenti novità:

  • aumento dei limiti economici alle prestazioni di lavoro accessorio;
  • possibilità di remunerazione con i voucher per soggetti percettori di indennità di disoccupazione e altre forme di sostegno al reddito;
  • obbligo, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche;
  • misura del voucher.

Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

Il compenso che il prestatore di lavoro accessorio può percepire si innalza da 5.000 a 7,000 euro al netto (rivalutabili annualmente con l'indice ISTAT).

Detto valore riguarda la totalità dei commitenti, mentre rimane immutato il limite di 2,000 euro (2.020 per l'anno in corso), per le prestazioni rese nei confronti del singolo datore di lavoro. Tali somme sono da considerarsi nell'arco dell'anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).Il decreto prevede inoltre la possibilità di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli gli Enti Locali, anche per coloro che beneficiano di prestazioni di sostegno al reddito (ASpl - Mini ASpl), nel limite complessivo di 3,000 euro (lordo € 4,000).

Modalità di acquisto e misura del voucher

La nuova normativa prevede l'obbligo per i datori di lavoro di acquistare esclusivamente in forma telematica uno o più carnet di buoni orari/voucher il cui valore nominale è fissato in 10 €.

Per la prima volta i committenti potranno acquistrli anche presso gli uffici di Poste Italiane. oltre che presso i tabaccai convenzionati. Per i lavoratori agricoli l'importo del voucher è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL.Unica eccezione di acquisto dei buoni lavoro cartacei presso le sedi Inps e comunque fino al 31/12/13, riguarda i servizi di baby-sitting (vedi legge 92/2012).