Con il decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro ed altre disposizioni, in attuazione della legge delega n. 183/2014, è mutata la normativa sulle dimissioni del lavoratore, mettendo definitivamente fine alle c.d. “dimissioni in bianco”, ovvero la diffusa prassi attraverso la quale le aziende obbligavano il lavoratore a sottoscrivere, contestualmente al contratto di assunzione, una lettera di dimissioni priva della data, garantendosi così, da quel momento in poi, la possibilità di apporre una qualsiasi data in futuro qualora avessero voluto “sbarazzarsi” del dipendente.

In tal modo, si faceva passare il licenziamento illegittimo come un atto volontario di dimissioni, impedendo al dipendente di avvalersi dell’impugnativa di licenziamento e dei diritti che ne conseguivano.

Lo scopo della nuova disciplina, con le modifiche apportate in materia di dimissioni, è quello di arginare questa pratica, prevedendo un’unica una modalità per procedere alle dimissioni proprio per garantire l’autenticità delle stesse.

Nuova normativa in materia di dimissioni: modalità telematica

Job Act: l’ultimo decreto attuativo della legge delega n. 183/2014 prevede ora che i lavoratori decisi a rassegnare le proprie dimissioni dovranno procedere solo in modo telematico, compilando alcuni moduli, che dovranno essere inviati online e che saranno resi disponibili sul portale web del Ministero del Lavoro.

Una volta trasmesse le dimissioni mediante questi appositi moduli online, dovranno poi essere stampati ed inviati sia al datore di lavoro che alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio. Si precisa che i suddetti moduli, sempre telematicamente, possono essere trasmessi anche dai patronati a cui va conferita delega.

Se non vengono utilizzati correttamente i moduli predisposti dal Ministero, la procedura sarà inefficace e comporterà di conseguenza l’inefficacia delle dimissioni. Il lavoratore, inoltre, può revocare le dimissioni sempre per via telematica, con modalità simili, ovvero trasmettendo un modulo di “revoca” nel termine di sette giorni che decorrono dalla data di trasmissione dei moduli online.