Aggiorniamo i nostri lettori su un'importante novità che riguarda la cosiddetta "opzione part time" prevista dalla Legge di Stabilità 2016, destinata a tutti quei pensionandi che sono vicini alla quiescenza e che presentano i requisiti per un accordo di uscita agevolata con la propria azienda. Nei fatti, ci riferiamo alla misura prevista nel dispositivo di legge 208/2015, che consente ai lavoratori con la pensione di vecchiaia in maturazione al 31/12/2018 ealmeno 20 anni di contribuzione, di chiedere alla propria azienda una riduzione dell'orario di lavoro in vista del pensionamento.
In cambio, i lavoratori potranno fruire di importanti incentivi in grado di calmierare il peso della riduzione di orario, sia per quanto concerne l'attivazione della contribuzione figurativa presso l'Inps che per quanto riguarda lacompensazione del propriostipendio. La novità importante riguarda un nuovo emendamento approvato presso la Camera e relativo al decreto legge milleproroghe. Vediamo insieme di cosa si stratta e in che modo potrà essere utile a chi desidera fruire di questa opzione.
Riforma pensioni, si sposta di 30 giorni il tempo utile per gli accordi
Stante la situazione ed i vincoli appena descritti (che restano inalterati), a cambiare grazie al Dl Milleproroghe sarà la tempistica della scadenza da monitorare, che slitterà dall'inizio di marzo alla fine del mese.
Sarà quindi possibile concordare l'impiego del part time sulla base della legge 208/2015 fino al 31/03/2016, con un guadagno di circa trenta giorni rispetto alla deadlineprecedente. Chi volesse percorrere questa opzione farà comunque bene ad inoltrare la propria domanda con tempestività, vistoche i fondi stanziati per l'operazione (e quindi a disposizione dell'Inps) sono limitati.
In questo senso, occorre considerare che qualora il plafond destinato al 2016 dovesse esaurirsi, la pratica del contribuentedovrà necessariamente slittare agli anni successivi. Ricordiamo anche che l'opzione del part time resta disponibile solo per i lavoratori privati con contratti a tempo indeterminato, mentre l'accoglimento della domanda di graduale prepensionamentonon è necessariamente vincolata all'assunzione di nuovo personale da parte dell'azienda.
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