L’Inps ha stabilito le modalità di accesso al sussidio di disoccupazione Asdi attraverso la pubblicazione, avvenuta il 3 marzo, della circolare 47/2016. Introdotta con il decreto legislativo 22/2015, il cosiddetto Jobs Act, la misura di sostegno per i disoccupati è stata successivamente oggetto di un provvedimento che ne ha prolungato di un anno l’autorizzazione di spesa.

La circolare dell’Inps definisce chi può richiedere l’Asdi, gli importi erogati e come fare domanda.

Chi può richiedere l’assegno di disoccupazione Asdi

L’assegno di disoccupazione Asdi può essere richiesto da chi ha già beneficiato della Naspi per la sua durata massima e si trova ancora in uno stato di disoccupazione.

A questo requisito va aggiunta la presenza di un minore all’interno del nucleo familiare o, in alternativa, un’età minima di 55 anni.

La circolare emanata dall’Inps fissa anche il livello massimo del valore Isee che dà diritto all’erogazione dell’Asdi in 5mila euro.

Importo minimo, massimo e durata dell’Asdi

L’Asdi prevede l’erogazione di un assegno pari al 75 per cento dell’importo percepito con la Naspi. La circolare dell’Inps fissa l’importo minimo e massimo del sussidio che sono pari all’ammontare della Carta Acquisti sperimentale per quanto riguarda il valore più basso (231 euro al mese) e dell’assegno sociale per il valore massimo (448,07 euro al mese). Entrambi gli importi sono incrementati proporzionalmente in base ai carichi di famiglia del beneficiario, senza comunque mai superare i 600 euro.

La durata massima dell’Asdi viene stabilita in 6 mesi.

I termini per presentare la domanda per l’Asdi

La domanda per accedere al sostegno deve essere presentata all’Inps attraverso la procedura informatica predisposta sul sito dell’ente entro 30 giorni dalla cessazione della Naspi. Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato di percepire l’assegno della Naspi nel periodo tra il primo maggio 2015, data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e la pubblicazione della circolare Inps, i termini di richiesta dell’Asdi decorrono a partire dal 3 marzo 2016.

Così come accade per la Naspi, il lavoratore per il quale viene ammessa l’erogazione del sussidio, è tenuto a sottoscrivere con i servizi per l’impiego un progetto personalizzato che prevede la partecipazione a corsi di formazione e orientamento e l’accettazione di posti di lavoro eventualmente offerti. Disattendere l’impegno sottoscritto comporta la perdita del sussidio.