L’Inps è intervenuta lo scorso 29 febbraio con la circolare numero 44 per specificare che la cumulabilitàdel riscatto della laurea con i congedi parentali è possibile anche per i periodi precedenti allo scorso 1° gennaio 2016, giorno a partire dal quale è stato previsto dall’ultima legge di Stabilità la possibilità di cumulo. Nello specifico, con il comma 298 della legge numero 208 del 2015, il Governo ha decretato che è possibile riscattare i periodi del congedo parentale predisposti in un arco di tempo al di fuori del periodo di lavoro con il riscatto degli anni di università.

Novità cumulo laurea e congedi, anche prima del 2016

Con la legge di Stabilità si è provveduto ad abrogare il secondo comma dell’art. 14 del D.lgs numero 503 del 1992 che non prevedeva la cumulabilità delle assenze facoltative dal servizio sia per gravidanza che per il congedo parentale con la laurea. Si è disposto, inoltre, che tale cumulabilità sia possibile anche per i periodi prima dell'inizio del 2016: su questo punto è intervenuta la circolare dell'Inps che ha sancito che i periodi precedenti il 1° gennaio 2016 potranno essere, indifferentemente, sia quelli relativi al riscatto della laurea che quelli del congedo, pure al di fuori del contratto di lavoro. Tuttavia, la precedente disciplina della non cumulabilità continua ad essere valida per le domande presentate prima dell’inizio di quest’anno, a meno che non siano ancora pendenti, situazione per la quale occorrerà considerare dette istanze come se fossero state presentate dopo il 1° gennaio 2016.

Pensione: gli effetti del riscatto di laurea e congedi

La novità introdotta dalla legge 208 del 2015 sulla cumulabilità della laurea con i periodi di congedo parentale ha ripercussioni sulle future pensioni dei richiedenti. Infatti, i periodi riscattati andranno ad anticipare sia la maturazione del requisito dell’età anagrafica necessaria per la pensione che ad aumentare il trattamento pensionistico stesso.È bene, tuttavia, valutare caso per caso circa l’opportunità di procedere al riscatto della laurea e del cumulo: l’onere richiesto potrebbe essere, infatti, troppo elevato rispetto al beneficio ottenuto.