L’alternanza potrà creare occupazione, nel medio-lungo termine, soltanto se Scuola e impresa interagiranno nella elaborazione di strategie per obiettivi comuni. Di fatto, la legge 107, in particolare il comma 7, permette alle scuole di strutturare la propria offerta formativa intervenendo - nell’arco di un triennio - sul monte ore e riducendo, grazie agli spazi di flessibilità e della quota di autonomia scolastica, le ore disciplinari a favore di attività di alternanza nei laboratori, aprendo le porte della scuola al territorio e alle imprese.
In tal senso, è auspicabile la piena applicazione dei commi 3, 5 e 6 affinché l’articolazione del quadro orario possa includere tutti gli obiettivi formativi previsti dal comma 7, lettere a-r.
Un ulteriore spunto di riflessione offre il collegato Dlgs. 81/2015, che ha modificato le regole dei contratti di apprendistato e in particolare – con l’articolo 43 – ha messo definitivamente in relazione scuola e mondo del lavoro, che ora possono coordinarsi per facilitare il percorso di quegli studenti che intendono proseguire gli studi senza rinunciare a un contestuale inserimento nel sistema produttivo. L’impresa interessata può, infatti, sottoscrivere con lo studente iscritto al secondo anno – ovvero iscritto al terzo, quarto o quinto anno, se inserito nell’alternanza scuola lavoro – un contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma di istruzione superiore, il cosiddetto contratto di primo livello.
Apprendistato e diploma d’istruzione superiore
Il Contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma d’istruzione ha una durata variabile, da uno a quattro anni, in ragione della coincidenza tra l’anno di frequenza all’atto della stipula del contratto e l’anno di conclusione formale degli studi. Quest’ultimo può combinarsi con l’anno di previsione del conseguimento del diploma di istruzione superiore, oppure con quello previsto per l’acquisizione di un certificato di specializzazione post diploma.
In tal senso, diventa indispensabile per l’impresa convenzionarsi con la scuola frequentata dal giovane, condividere il progetto formativo individuale e formalizzarlo con la sottoscrizione del contratto con lo studente/lavoratore. Tale progetto viene personalizzato – anche reso innovativo – e integrato nel curriculum scolastico del percorso d’istruzione.
Così, da un lato viene garantito il diritto/ dovere all’istruzione dello studente/lavoratore, dall’altro è assicurata all’impresa la valutazione dell’efficacia delle performance lavorative nei processi di produttività aziendale. L’esito positivo del percorso di istruzione è vincolante sia per il superamento del periodo formativo, già inclusivo del contratto di primo livello, sia per la conseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In tal caso, la durata massima complessiva delperiodo di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva nazionale. Qualora l’apprendista non concluda con successo il suo ciclo di studi, oppure non acquisisca la certificazione di specializzazione prevista dal progetto, l’impresa può procedere al suo licenziamento, in tal senso si richiama l'attenzione delle scuole a non cadere nella trappola di imprese poco serie abituate a sfruttare il lavoro giovanile in estate.
Per lo studente, dunque, il buon esito delle performance lavorative e il buon andamento delle attività scolastiche rappresentano, di fatto, la sua “Banca del tempo”, e gli consentono di avviare, già a 15/16 anni, la sua carriera professionale. In sintesi, lo studente a 15 anni, ultimato l’obbligo scolastico, potrebbe continuare a studiare nel proprio istituto, ed inserito in gruppi classe con un progetto formativo personalizzato e con un monte orario ridotto al fine di consentirgli di svolgere le sue attività lavorative per le quali è remunerato.