Ogni unità immobiliare è soggetta ad una serie di controlli e verifiche per essere classificata in un sistema a fini fiscali.Proprio il catasto è deputato a codesta funzione, ovvero quella di classificare gli immobili e i terreni al fine di sottoporre gli stessi alla esazione tributaria. Tale classificazionedell’immobile attribuisce anche la cd. rendita che diviene poi la base di calcolo per le imposte (es. la tassa sui rifiuti).
Nonostante i documenti DOCFA (DOcumento Catasto Fabbricati) siano presentati in maniera sempre più accurata dai professionisti del settore (geometri, ingegneri) non è insolita la prassi di alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrare di procedere alla rettifica d’ufficio in modo unilaterale e senza alcun accertamento in loco.
Non di rado vengono notificate “richieste di riclassamento” dell’immobile che comportano la variazione della categoria e classe ed il conseguente variare (in aumento) della rendita catastale: l’ufficio modifica unilateralmente quanto documentato dall’utente nel DOCFA.
L'orientamento della giurisprudenza
Ovviamente tale “prassi” è da ritenersi illegittima anche alla luce di due recenti sentenze, quella recentissima della Commissione Tributaria Regionale Liguria 747/2016 e la n. 339/2014 della Corte di Cassazione.
La Cassazione infatti afferma il principio in base al quale per procedere al classamento dell’immobile dopo la presentazione del relativo Docfa è necessario che venga previamente comunicato ma l’Ufficio deve anche indicare gli elementi che hanno determinato il rifiuto di quanto proposto dal contribuente.
La CTR Liguria allo stesso modo evidenzia che prima di procedere alla rettifica catastale (rispetto a quella proposta dal Docfa) è necessario che venga espletato un sopralluogo ed occorre indicare le relative valutazioni ed i motivi tecnici idonei a suffragare quanto rettificato in modo da esplicitare al contribuente le ragioni del rifiuto del Docfa.
Il contribuente dal suo canto potrà comunque contestare il classamento proposto dall’Ufficio mediante una perizia giurata. La perizia giurata comunicata all’Ufficio e non contestata dallo stesso varrà come prova di quanto indicato nel precedente Docfa.
Tutto ciò evidenzia ancora una volta quanto sia importante lo scambio di informazioni tra il contribuente e gli uffici.
Da quanto si evince dalle predette pronunce, il sopralluogo ha la funzione di instaurare un confronto tra le parti (contribuente e Agenzia delle Entrate) al fine di concordare la esatta classificazione, anche al fine di evitare ab origine inutili contenziosi.
Si resta purtroppo ancora in attesa della riforma del catasto (e della la eventuale creazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata) che porterebbe alla completa verifica ed al miglioramento delle informazioni catastali attraverso l’archivio dei fabbricati e l’allineamento delle mappe.