Sono diversi i quesiti che si pongono i docenti precari per quanto riguarda gli incarichi di supplenza, in particolar modo per ciò che riguarda le supplenze sino ad avente diritto e quelle sino al termine delle attività didattiche.

L'autorevole quotidiano economico 'Italia Oggi' (edizione di martedì 11 ottobre) ha risposto a due quesiti inerenti all'argomento.

Supplenza fino ad avente diritto: si può lasciarla per incarico sino al 30 giugno su spezzone?

Il primo riguarda un docente che sta prestando servizio per tutto l'orario, con supplenza fino ad avente diritto.

La domanda che viene posta è la seguente: essendo stato proposto un contratto di supplenza su spezzone fino al 30 giugno, è possibile eventualmente lasciare la nomina e prendere la nuova supplenza?

Nella risposta si legge che non esiste alcuna normativa che contempla questa casistica e pertanto non sono nemmeno previste delle sanzioni specifiche visto che le sanzioni riguardano i titolari di supplenze temporanee, temporanee fino al termine delle attività didattiche, supplenze annuali, ma non in caso di nomina fino all'a.d. Fatto salvo, comunque, il principio del merito e della valorizzazione del docente in base al quale si ha diritto a ricevere una proposta più conveniente.

Pertanto, è presumibile che tale comportamento possa essere ritenuto lecito, visto che il docente non è sanzionabile nel caso in cui lasci una nomina fino all'avente diritto per accettare una supplenza fino al 30 giugno.

Supplenza sino al 30 giugno ma su spezzone: possibile accettare incarico su orario intero?

Il secondo caso, invece, riguarda una docente attualmente titolare di una supplenza fino al 30 giugno ma su uno spezzone di sei ore: ora, però, ha ricevuto una proposta per un'altra supplenza, sempre sino al 30 giugno, ma per una cattedra intera.

E' possibile prendersi ora la supplenza su orario intero?

Ebbene secondo il decreto 131/2007 (articolo 8) non è possibile lasciare una supplenza temporanea fino al 30 giugno per accettare un'altra supplenza, sempre e comunque fino al termine delle attività didattiche. Il docente, però, ha diritto nel pretendere il completamento dell’orario di cattedrafrazionando la cattedra che gli è stata proposta e, di conseguenza, possa andare ad accettare un'ulteriore supplenza per le rimanenti dodici ore (articolo 40, ultimo comma, del vigente contratto di lavoro e dell’articolo 4 del decreto 131/2007).