Gli ermellini nella sentenza n. 23866/16 depositata il 23.11.2016 dettano finalmente le regole in tema di reiterazione dei contratti a termine nell’ambito scolastico. Tale sentenza è davvero importante perché fornisce importanti principi applicabili ai casi più vari al fine di dirimere situazioni controverse ed evitare quindi inutili contenziosi.

Vediamo in dettaglio quali sono le regole dettate dalla Corte.

La disciplina normativa

La sentenza inizia col ribadire che la normativa che regola i contratti a tempo determinato nella scuola (D.Lgs 297/94) non è venuta meno per effetto del successivo D.Lgs.

368/01.

Viene poi sottolineata la illegittimità della reiterazione dei contratti per una durata complessiva (anche non continuativa) oltre i 36 mesi, sia per i docenti che per il personale Ata.

In relazione al tempus di applicabilità del suddetto principio, la reiterazione è illegittima se si realizza a far data dal 10.07.2001 qualora utilizzata per coprire cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno e che presumibilmente restano tali per l’anno scolastico intero.

Da tale illegittimità non scaturisce automaticamente la costituzione (conversione) del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. In effetti tale conseguenza contrasterebbe con i principi contenuti nella Costituzione in materia di accesso al pubblico impiego e con la normativa di riferimento (TUPI).

La "giusta" sanzione per la P.A.

Pertanto, continua la Corte, per i contratti a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della legge 107/2015 siano stati superati i 36 mesi dovrà ritenersi sufficiente e proporzionata la “sanzione” della stabilizzazione come prevista dalla stessa legge 107 (piano straordinario di assunzione per tutti i posti dell’organico di diritto).

Insomma secondo la Cassazione l’assegnazione effettiva del posto viene equiparata alla (presunta) certezza di accedere in tempi rapidi e predefiniti al posto pubblico: in entrambi i casi ciò costituisce di per sé un giusto ristoro per il docente che abbia avuto contratti a termine reiterati per oltre 36 mesi. Non si comprende però in quale modo un docente potrebbe avere la certezza di essere assunto ed entro quale termine.

Invece per il personale Ata, in caso di reiterazione dei contratti (organico di diritto), la eventuale immissione in ruolo non fa venir meno la possibilità di domandare il risarcimento danni ulteriori e differenti, ma con l’onere di dimostrare i danni effettivamente subiti, insomma non si tratta di un risarcimento in re ipsa come per il passato.

I presupposti per il risarcimento

In sostanza la possibilità di richiedere il risarcimento è subordinata alla presenza di tre presupposti sia per i docenti che per il personale Ata: 1) aver stipulato contratti a termine superiori a 36 mesi (seppur con continuativi); 2) non essere stati ancora stabilizzati; 3) non aver avuto dall’amministrazione alcuna certezza sulla possibile stabilizzazione e sui relativi tempi.

Solo in presenza di tali condizioni sarà riconosciuto il risarcimento dei danni come già affermato dalla sentenza n. 5072/2016, quantificato da un minimo di 2 mensilità e mezzo ad un massimo di 12 mensilità retributive.

Il risarcimento per le supplenze su organico di fatto

Per quanto attiene invece ai contratti a termine per le supplenze su “organico di fatto” e per quelle temporanee, occorre verificare il singolo caso. In ogni caso grava sul lavoratore l’onere di dimostrare “l’abuso della reiterazione” dei contratti e le relative cause concrete.

Insomma è stata ridotta la possibilità di domandare il risarcimento e reso più gravoso l’onere probatorio sia per i docenti che per il personale Ata. Per continuare ad avere aggiornamenti sulla scuola premi il tasto segui accanto al mio nome.