Uno degli argomenti di discussione in questo avvio di anno scolastico riguarda la graduatoria interna di istituto, anche e soprattutto alla luce delle importanti modifiche messe in atto dalla legge 107 in sede di mobilità. Come sappiamo, da quest'anno, ci troviamo di fronte ad una situazione di organico 'mista', in quanto nella stessa Scuola ritroveremo docenti che possiedono titolarità nella scuola e docenti che, invece, sono titolari in un ambito territoriale. Secondo quale criterio, dunque, dovrà essere redatta la graduatoria interna di istituto al fine di individuare i docenti sovrannumerari?

Ultime news scuola, lunedì 14 novembre 2016: graduatorie interne di istituto, i nodi da sciogliere

Il sito specializzato Orizzonte Scuola, trattando l'argomento, avanza l'ipotesi riguardante due graduatorie diverse, viste le differenze, create dalla Buona Scuola, tra le due categorie di insegnanti: è innegabile, però, che ci si aspetta dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione anche perchè la questione potrebbe dar luogo anche ad equivoci rilevanti.

La situazione interesserà, soprattutto, i docenti neo immessi in ruolo che, per effetto della legge 107, risultano in servizio su sede provvisoria pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato: di norma, non possono essere inclusi nella graduatoria interna di istituto, proprio in virtù del fatto che non possiedono la titolarità su scuola come i 'colleghi'.

Mobilità docenti: cosa dice il comma 73 della legge 107

Sarà, dunque, molto interessante vedere come verrà gestita tale situazione e quali saranno i criteri adottati per stilare la graduatoria interna di istituto, anche perchè, ricordiamolo, a partire dal prossimo anno, dovrebbe entrare pienamente in vigore la normativa indicata al comma 73 della legge 107 che prevede che la mobilità professionale e territoriale del personale docente vada ad operare su ambito territoriale.

Ciò significa che i docenti che presenteranno domanda di mobilità dovranno essere anche consapevoli della perdita della loro titolarità di sede e il conseguente assoggettamento alla chiamata diretta.

Sarà, infatti, molto improbabile che, in sede di contrattazione Miur-sindacati, per il nuovo contratto di mobilità 2017/2018, l'amministrazione centrale possa accettare altre deroghe su questa procedura, così come è avvenuto quest'anno.