Dovrebbe essere pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 50/2017 che istituisce il nuovo strumento di pagamento per i lavoratori occasionali, che sostituisce i voucher. Il nuovo strumento, formalmente, prende il nome di contratto telematico di prestazione occasionale sintetizzato in PrestO. La norma dovrebbe, quindi, entrare in vigore già tra i canonici 15 giorni. Ieri, il Governo Gentiloni, attraverso una nota del proprio ufficio stampa ha spiegato che l'INPS renderà pienamente disponibile la piattaforma telematica necessaria per gli adempimenti relativi a questa nuova tipologia contrattuale il prossimo 10 luglio.

Intanto, la prossima settimana, sempre l'INPS, secondo l'ufficio stampa del Governo, dovrebbe rendere disponibile a tutti gli uffici competenti la circolare dedicata con le procedure operative da seguire per l'implementazione della nuova tipologia contrattuale e del relativo strumento di pagamento.

I due diversi tipi di buoni usufruibili

Il nuovo strumento di pagamento dei prestatori d'opera occasionale, anche se presenta delle norme generali valide per ognuna delle due tipologie di buoni utilizzabili, si differenzia in base alla diversa tipologia del datore di lavoro che li utilizza e cioè se è un soggetto privato, un'impresa oppure un ente pubblico. Inoltre sono state predisposte delle norme speciali per quanto riguarda gli imprenditori agricoli.

Se chi usufruisce dell'opera del prestatore di lavoro occasionale è un'impresa o ente pubblico allora il nuovo strumento prende il nome di contratto di prestazione occasionale; se invece ad usufruire del prestatore di lavoro occasionale è un soggetto privato lo strumento prende il nome di libretto di famiglia.

I limiti di utilizzazione del nuovo voucher

Il nuovo voucher può essere utilizzato da qualsiasi tipo di impresa, anche da quelle agricole, senza limiti relativi al tipo di attività svolta o al volume d'affari minimo che l'impresa deve avere. Gli unici limiti posti dal legislatore sono di carattere economico. Infatti il decreto di conversione prevede che il valore complessivo dei nuovi voucher utilizzabili non possa superare i 5 mila € nell'anno civile, con un tetto massimo di 2500€ per ogni singolo lavoratore impiegato.

Inoltre, solo per le imprese, è previsto che, prima dell'utilizzo dei voucher, l'imprenditore effettui una comunicazione all'INPS per poter prevenire eventuali abusi e, nello stesso tempo, garantire la tracciabilità dei buoni.

I contratti stipulati dagli imprenditori agricoli

Come ricordavamo poco sopra, per le imprese agricole sono state prese delle disposizioni speciali, che in sostanza riguardano i soggetti con cui è possibile stipulare il contratto di prestazione occasionale, che includono, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pensionati sia di vecchiaia che non, gli studenti universitari fino ai 25 anni o coloro che negli ultimi 6 mesi non abbiano lavorato con la stessa azienda.

Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria di utilizzo da rendere all'INPS, l'imprenditore agricolo può inoltrarla fino ad un'ora prima dell'effettivo utilizzo del lavoratore. Infine, proprio per la particolarità del lavoro agricolo, il compenso per singolo buono è diverso rispetto alle altre tipologie di imprese che è di circa 9€ netti, ma viene calcolato in base ai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali anche a livello provinciale.