Tempo di novità intorno alla naspi, l’indennità di disoccupazione dell'Inps. Dal 23 febbraio scorso è partita la sperimentazione della NASPI in versione precompilata. Un servizio offerto a quanti devono richiedere la Naspi nell'indirizzo della semplificazione, questo quanto asserito dall'Istituto con il comunicato stampa che ha presentato questa novità del 2018. Oggi 16 marzo l’Istituto sempre in materia di Naspi è uscito con un altro messaggio, il n° 1162. L’oggetto di questa nuova comunicazione Inps è la presunta incumulabilità dell'indennizzo con lo svolgimento di altre attività di lavoro dipendente.

Dubbi e incertezze accompagnano la misura fin dal suo nascere e questo spinge l'Inps continuamente a predisporre atti chiarificatori. Ma come funziona l’indennità per il 2018?

L’evoluzione normativa della Naspi

Tutti i lavoratori dipendenti che involontariamente perdono il proprio lavoro o la propria occupazione possono richiedere la Naspi. Si tratta dell'indennità unica prevista dall'Inps in sostituzione delle precedenti disoccupazioni ordinarie, requisiti ridotti, Aspi e Mini Aspi. La Naspi è in vigore dal 1° maggio 2015 e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, statali precari ed anche con rapporto di apprendistato. Sono esclusi dal campo di applicazione della Naspi i lavoratori con contratto di collaborazione per i quali esiste la Dis.Coll o gli operai in agricoltura per i quali c’è la disoccupazione agricola.

Cosa serve per avere diritto all'indennità

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, pertanto la cessazione del rapporto di lavoro deve nascere da licenziamento, procedure collettive e risoluzioni consensuali o dimissioni per giusta causa. Servono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del nuovo periodo di disoccupazione e 30 giornate nei 12 mesi precedenti. Per le categorie di lavoratori per i quali il requisito delle giornate non è calcolabile, il diritto alla Naspi si matura con 5 settimane di contribuzione sempre nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Importi e riduzioni e incompatibilità

La misura della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

Per l’anno 2018 la soglia massima utile al calcolo è pari ad € 1.208,15. Nei casi di retribuzione media superiore si deve aggiungere il 25% della maggiore media rispetto ad 1.208,15. Vale la pena ricordare che esiste un importo massimo di Naspi erogabile che è stato aggiornato al 2018 e che è pari ad € 1.314,30. A partire dal quarto mesi di incasso la Naspi si riduce del 3% al mese. Il messaggio dell'istituto verte su casi di incompatibilità e riduzioni a percepire la Naspi in misura intera. Se il disoccupato fruitore della Naspi svolge un lavoro autonomo (anche occasionale) con reddito a partire da € 4.800 la NASPI viene ridotta in misura pari all'80% dei redditi presunti. Per soggetti che trovano nuova occupazione come dipendenti, la soglia di reddito sale ad 8.000 euro e la riduzione è sempre dell'80% di questi redditi previsti.

Per occupazione nel campo agricolo le soglie sono le stesse e cioè non devono superare le 8.000 euro a pena decadenza del beneficio. L'Inps ha chiarito anche il caso del lavoro intermittente che secondo quanto stabilisce l’Istituto, provoca la sospensione della fruizione della Naspi solo per le giornate di effettiva chiamata. Per tutti questi casi spetta al lavoratore comunicare entro un mese dalla novità lavorativa, i redditi presunti, in modo tale da consentire all'Istituto di valutare l’erogazione della Naspi in maniera intera, ridotta o revocarla.