Migliaia di Diplomati Magistrale potranno finalmente tirare un grande sospiro di sollievo. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato in appello dallo studio legale Delia e Bonetti che rappresentavano un centinaio di ricorrenti diplomati magistrali, di indirizzo linguistico, contro una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, in primo grado, aveva ritenuto il Diploma Magistrale titolo non idoneo all'insegnamento scatenando una ridda di polemiche e, appunto, centinaia di ricorsi.

Le premesse della decisione del CdS

La decisione di primo grado del TAR Lazio era basata, essenzialmente su una presunta differenza di valore tra il Diploma Magistrale ordinario e quello ad indirizzo linguistico. Secondo il Giudice Amministrativo non era necessario nemmeno discutere della differenza o, eventualmente, dell'assimilazione fra le due tipologie di titoli. Infatti, la decisione era stata presa dall'Assemblea Plenaria del TAR. che negava la natura abilitante del titolo. Di conseguenza, i possessori del Diploma Magistrale non avrebbero comunque trovato posto disponibile nelle Graduatorie ad Esaurimento di II Fascia. Queste infatti sono aperte solo per i soggetti in possesso di idonea abilitazione.

L'interpretazione dei ricorrenti

I legali dei ricorrenti, d'altra parte, hanno basato la loro strategia difensiva proprio sul fatto che l'Assemblea Plenaria non ha messo in discussione il valore del Diploma Magistrale come titolo abilitante per consentire ai titolari l'ingresso nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto. Anche perché in questo senso disponeva espressamente il Decreto Ministeriale n° 353 del 22 maggio 2014.

Nello specifico la difesa dei ricorrenti a evidenziato quanto disposto dall'articolo 2 che afferma essere abilitante per l'ammissione sia alla classe di concorso che al posto nelle graduatorie d'Istituto sia il diploma magistrale ma anche il diploma triennale di Scuola magistrale o altri titoli sperimentali equipollenti.

Di conseguenza, secondo l'interpretazione degli avvocati dei ricorrenti, il TAR non avrebbe dovuto sostituirsi alla elencazione dell'Amministrazione relativamente a quali siano i titoli utili all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto.

Il TAR non ha riconosciuto corretta l'interpretazione suddetta. Di conseguenza, la difesa dei ricorrenti ha proposto appello di fronte al Consiglio di Stato che le ha dato ragione ribadendo un suo precedente orientamento. Per tali motivi i possessori di Diploma Magistrale e Magistrale ad indirizzo linguistico non dovranno più sottoporsi a nuovi Concorsi Pubblici per avere diritto all'abilitazione all'insegnamento.