Le nuove pensioni anticipate tramite quota 100 non sembrano richiedibili dai lavoratori che per raggiungere il requisito contributivo intendono far valere anche i versamenti effettuati presso specifiche casse professionali. È quanto emerge dall'ultima bozza del decreto legge sulla riforma delle Pensioni e del welfare, approvato con il Consiglio dei Ministri dello scorso 17/01. Purtroppo il provvedimento appare ora percorribile solo da chi è iscritto alle gestioni dell'Inps, pertanto si escludono di fatto dalla sperimentazione triennale quei lavoratori che non riescono a raggiungere il requisito contributivo con i soli versamenti presso l'Istituto pubblico di previdenza.

Uscite flessibili 2019, i motivi alla base dell'esclusione dei professionisti dalla quota 100

È in particolare un paragrafo del cosiddetto "decretone" a prevedere l'esclusione dei lavoratori iscritti alle casse rispetto al pensionamento anticipato tramite quota 100. La misura è infatti percorribile solo agli "iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995". In sostanza, non è possibile quindi ottenere l'accesso alla nuova opzione di tutela cumulando i versamenti per chi ha avuto una carriera discontinua, ad esempio essendo stato dipendente (e quindi iscritto all'AGO dell'Inps) per 20 anni ed avendo ulteriori 18 anni di versamenti come libero professionista iscritto ad un ordine professionale.

I vincoli legati alla quota 100 ed il divieto di cumulo nella prosecuzione dell'attività lavorativa

Oltre a ciò, bisogna tenere presente anche un ulteriore caso, cioè quello del professionista che dovesse riuscire a raggiungere i 38 anni di contributi versati presso l'Inps e che desse seguito alla Quota 100 essendo iscritto contemporaneamente anche ad un ordine professionale.

In quel caso, il divieto di cumulo con ulteriori redditi di fatto obbligherebbe il professionista a cessare la propria attività fino alla maturazione dei 67 anni di età. Resta implicito che in una simile situazione sembra però improbabile riprendere la propria attività professionale dopo un'interruzione che potrebbe durare fino a 5 anni (nel caso in cui si decidesse di ottenere l'emolumento dell'Inps a 62 anni).

L'unica parziale consolazione sarebbe il diritto alla maturazione di un assegno autonomo o di una pensione supplementare dalla propria attività professionale, con i requisiti e criteri stabiliti in via indipendente da ogni singola cassa.