Durante la finestra dei sei mesi della pensione anticipata con uscita a quota 100 non è obbligatorio continuare a lavorare. È questa la risposta che è stata data dall'esperto di Pensioni del quotidiano La Repubblica, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ad un dipendente della Pubblica Amministrazione che raggiungerà, nel 2019, i requisiti richiesti per andare in pensione proprio con la quota 100. La domanda che era stata posta dal lettore all'esperto di pensioni, infatti, richiedeva chiarezza sulle modalità di uscita con la pensione anticipata a quota 100 maturando il futuro pensionato i requisiti richiesti di età (62 anni) e di contributi (il minimo dei 38 anni) in data 1° dicembre 2019.

Dovendo considerare che, tra le modalità di uscita con quota 100, i lavoratori dovranno fare attenzione alle finestre mobili (fissate, per i dipendenti statali in sei mesi), è doveroso fare un preciso calcolo del momento in cui maturino i requisiti richiesti con quello di decorrenza dell'effettivo trattamento pensionistico.

Pensione anticipata con quota 100: decorrenza finestre di uscita per statali

Nel caso del dipendente della Pubblica amministrazione, la richiesta di andare in pensione anticipata a quota 100 segnerà il traguardo della decorrenza del trattamento pensionistico solo a partire dal 2 giugno 2020, giorno nel quale saranno terminati i sei mesi della finestra mobile. Proprio nel periodo della finestra, informa l'esperto di pensioni, su precisa richiesta del futuro pensionato, non è obbligatorio continuare a lavorare.

E, in tal caso, come nella situazione in cui si continuasse a lavorare, è necessario ottemperare a determinate prescrizioni riguardanti il contestuale preavviso da presentare all'amministrazione pubblica di appartenenza. Il lavoratore, infatti, chiede al quotidiano entro quando dovrà essere presentata la domanda di messa a riposo e con quale decorrenza dovranno essere calcolati i sei mesi della finestra mobile della pensione a quota 100, se a ritroso dalla data di compimento dell'età anagrafica oppure se i sei mesi partano dal giorno in cui maturino i requisiti richiesti.

Pensioni anticipate: calcolo preavviso e finestra uscita per domanda quota 100 statali

L'attenta risposta dell'esperto delle pensioni, nello specifico sulle uscite anticipate a quota 100, partono dall'interpretazione del Decreto legge numero 4 del 2019. Infatti, secondo quanto recita il decreto, durante il periodo dei sei mesi della finestra mobile (nel caso di dipendenti della Pubblica amministrazione), il lavoratore potrà continuare a lavorare pur non essendo obbligato.

E, pertanto, il preavviso dei sei mesi va riferito alla decorrenza del trattamento pensionistico (per il lettore dal 2 giugno 2020), ottemperando alla necessità fissata dal legislatore di presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi dalla decorrenza della pensione. Pertanto, i sei mesi di finestra mobile non possono essere calcolati a ritroso dalla maturazione dei requisiti validi per la pensione anticipata a quota 100.