È una particolare attitudine dei nostri governi quella di apportare modifiche su modifiche a decreti legge e leggi; ciò genera confusione e difficoltà di lettura da parte di un normale cittadino. Questo è accaduto con la circolare Inps n. 74 del 2015, pubblicata ad aprile, con effetto retroattivo, nella quale si dava applicazione alla normativa sul calcolo delle pensioni miste e sui criteri di riduzione della pensione anticipata per coloro che decidessero di lasciare il lavoro prima dei 62 anni. Spero di chiarire il significato della circolare INPS, perlomeno per chi andrà in pensione in un prossimo futuro.
Importi delle pensioni da liquidare con il sistema misto
Premesso che le seguenti indicazioni si riferiscono ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 95, potevano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il concetto alla base del calcolo delle Pensioni miste stabilisce che l'importo complessivo di queste pensioni non può superare quello ottenibile adottando le regole vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art.24 del decreto legge n.201 del 2011.
Quella legge stabiliva che, dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sarebbe stata calcolata secondo il sistema contributivo.
La determinazione dell'importo richiede un doppio calcolo:
- il primo ammontare viene ricavato, adottando il sistema retributivo sulle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2011 e, sommando una seconda quota calcolata con il sistema contributivo sulle anzianità maturate dal 1 gennaio 2012 in poi;
- il secondo ammontare è ricavato applicando il sistema retributivo su tutte le anzianità retributive maturate dagli interessati.
Bisogna tenere conto che, in questo secondo caso, l'anzianità contributiva riconosciuta è ottenuta sommando all'anzianità contributiva necessaria a conseguire il diritto alla pensione, quella maturata fra la data del conseguimento di tale diritto e la prima data utile al percepimento della pensione.
L'importo erogato sarà quello minore tra le due ipotesi; il fatto che il sistema di calcolo avesse effetto retroattivo, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha creato perplessità e malumori nei pensionati da quella data, in quanto l'INPS provvederà a rivalutare tali pensioni secondo i concetti sopra espressi, procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse.
Riduzioni percentuali sulla pensione anticipata
La circolare INPS n. 74 del 2015 tratta anche delle normative sulla pensione anticipata. Si ricorderà che sempre l'art.24 della legge n.201 del 2011, stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a tutti coloro che avrebbero chiesto di accedere, nel sistema misto, alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, sarebbe stata applicata una riduzione di un punto percentuale, sulla quota derivante dal calcolo retributivo, per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni.
Ebbene le modifiche apportate al successivo decreto legge n.216 del 29 dicembre 2011, stabiliscono che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015, non si applicano le riduzioni percentuali sui trattamenti pensionistici dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva, necessario per accedere alla pensione anticipata, entro il 31 dicembre 2017.