Il ddl concorrenza, che dovrebbe approdare in Aula alla fine della prossima settimana, comincia a prendere forma. Sono tante le misure previste al suo interno, dai farmaci fascia C, al pacchetto sull’energia ad Uber. La prima importante misura è un aumento dei poteri dell’Antitrust in materia di concentrazione di imprese. Riguardo al settore dell’energia è stata ufficializzata la fine del mercato tutelato a partire dal 1° gennaio 2018. Dal 2017 dovrà tuttavia iniziare l’opera di informazione presso tutti quei clienti finali finora legati ad operatori attivi nel mercato tutela.
Per quanto riguarda gli emendamenti sui farmaci di fascia C, che le parafarmacie vorrebbero poter vendere, ancora ci sono dei punti interrogativi. Secondo alcune voci infatti la liberalizzazione potrebbe non arrivare quest’anno. Sul fronte delle norme per la regolamentazione di Uber, il quadro è invece più chiaro. Allo stesso tempo si sta studiando anche la possibilità di evitare l’atto notarile per la vendita di garage e box sotto i 100 mila euro
Cosa viene previsto sul fronte RC Auto?
Nel ddl concorrenza sono previste anche delle misure sugli sconti alle polizze assicurative sulla RC auto. Infatti 2 emendamenti prevedono l’obbligo di sconti sulle polizze per chi sceglie di installare una scatola nera all’interno della propria vettura o il blocco del motore se l’automobilista ha un tasso d’alcool superiore al consentito.
La misura dello sconto sarà determinata contrattualmente dalla compagnia assicurativa e non dalla legge sulla base di un regolamento approvato dall’Ivass. Sono previste anche delle sanzioni pecuniarie da 10 mila e fino a 80 mila euro per le compagnie assicurative che non applicano gli sconti. Degli sconti può usufruirne anche chi acconsente ad un'ispezione sulla propria auto a spese dell’assicurazione prima della conclusione del contratto.
Potrà usufruire degli sconti anche chi non ha mai avuto incidenti d’auto a lui imputabili negli ultimi 4 anni ed è residente in comuni ad alto tasso di sinistrosità. Il verbale di ispezioni rimane alle compagnie assicurative per futuri confronti nel caso di denuncia di sinistro.
Cosa prevede l'emendamento in tema di TFR?
Il ddl sulla concorrenza prevede che il lavoratore può scegliere di versare solo una quota e non l’intero 100% del TFR ad un fondo di previdenza complementare, se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo.
Il 100% del TFR, qualora l’accordo collettivo non preveda nulla, resta destinato al fondo. Questa novità ha l’obiettivo di aumentare l’adesione alla previdenza complementare, perché incoraggia il dipendente ad investire nel suo futuro, senza che si privi di tutta la liquidità nel breve termine. Il dipendente ad oggi ha 3 possibili opzioni sul TFR: domandare la liquidazione del TFR in busta paga, destinarla ad un fondo di previdenza complementare (ricevendo il trattamento solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione), mantenerla in azienda. E’ possibile inoltre ottenere il 50% del TFR accantonato al fondo in caso di licenziamento. Altre ipotesi che permettono al lavoratore di ottenere il TFR in modo anticipato sono invece il riscatto e le anticipazioni fino al 75% qualora debba sostenere spese sanitarie per sé, per i famigliari o spese di ristrutturazione della prima casa o per altre esigenze fino al 30% di quanto maturato (dopo 8 anni di adesione al fondo).
Nelle ipotesi di riscatto rientrano le procedure di mobilità, la CIG o la CIGS (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) della durata di 2 anni. Per ulteriori aggiornamenti sul tema potete premere il tasto Segui acccanto al nome.