Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha comunicato la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla biatleta italiana Rebecca Passler, sospesa per positività al letrozolo. Di conseguenza, la sospensione disposta il 2 febbraio 2026 resta in vigore.

La decisione del TAS è giunta l’11 febbraio 2026 a Milano, sede dell’udienza. Il tribunale ha chiarito che il caso non rientra nella sua giurisdizione, lasciando così inalterato il provvedimento disciplinare nei confronti dell’atleta.

Il contesto della vicenda

Rebecca Passler era stata sospesa provvisoriamente da Nado Italia il 2 febbraio 2026, a seguito di un controllo antidoping fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva, che aveva rilevato la presenza di letrozolo, sostanza vietata.

La biatleta aveva presentato ricorso al TAS, chiedendo l’annullamento della sospensione e sostenendo l’assenza di dolo e negligenza, ipotizzando un caso di contaminazione.

Conseguenze e sviluppi

Con la dichiarazione di incompetenza da parte del TAS, la sospensione rimane valida. Questo impedisce a Passler di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, salvo ulteriori sviluppi procedurali. La vicenda resta aperta e potrebbe evolversi in sede diversa.

Sviluppi procedurali

L’udienza davanti al TAS si era svolta l’11 febbraio 2026 a Milano. La biatleta aveva richiesto l’annullamento della sospensione per poter partecipare ai Giochi. La sospensione era stata inizialmente disposta dal Coni, su notifica dell’International Testing Agency.