I limiti di reddito, in vigore per il trascorso anno scolastico, sono stati rivalutati dello 0,6 per cento. L'aliquota corrisponde al tasso di inflazione programmato per il 2015 reso noto dal Mef. I nuovi importi reddituali, validi per l'esonero nell'anno scolastico 2015/2016, sono stati comunicati agli uffici periferici con una nota del Miur dello scorso 25 febbraio.
Verifica del diritto all'esonero
Gli elementi da considerare per il diritto all'esonero sono: numero di persone che costituiscono il nucleo familiare e limite massimo di reddito stabilito per la tipologia di famiglia.
I nuclei familiari previsti dalla normativa sono 7 a seconda dei componenti. Il settimo nucleo è quello composto da 7 o più persone.
Nuclei familiare e reddito massimo valido per l'esonero
Per la famiglia composta da: 1 persona l'esonero scatta a 5283 euro, di 2 a 8760, di 3 a 11259, di 4 a 13447, di 5 a 15663, di 6 a 17718, di 7 e oltre a 19798. Il reddito da prendere in considerazione è quello riferito all'anno d'imposta 2014.
Tipologia di tasse soggette a esonero
Le tasse che le famiglie esonerate non devono pagare sono indicate nella nota ministeriale del 25 febbraio: "tassa di iscrizione, tassa di frequenza, tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione; tassa di rilascio dei relativi diplomi".
Tasse non dovute per previsione normativa
A prescindere dall'esonero per limite di reddito non si deve pagare alcuna tassa per lo studente che viene iscritto alla Scuola primaria e secondaria di primo grado e al primo secondo e terzo anno della scuola secondaria di secondo grado. Va evidenziato che a partire dall'anno scolastico 2006/2007 l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si è esteso in modo significativo nell'ordinamento scolastico relativamente al principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione. Il pagamento delle tasse scolastiche di carattere erariale va fatto, invece, nell'ultimo biennio delle scuole secondarie superiori, salvo esoneri.