Per i bookmaker operanti nel settore delle scommesse sportive, dei giochi e delle slot, il Fisco italiano offre una chance agli irregolari, ovverosia a coloro che non sono collegati al totalizzatore nazionale. In pratica si tratta di una procedura di emersione volontaria, finalizzata a sanare le irregolarità, che è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2015 per i bookmakers irregolari ed attivi alla data del 30 ottobre del 2014. In accordo con quanto riportato da FiscoOggi, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, il Fisco italiano in merito ricorda come la raccolta da giochi e scommesse in Italia, anche se effettuata per conto di soggetti esteri, segue comunque quelle che sono le norme fiscali e tributarie di casa.
Quella proposta come sopra detto è una chance offerta dal Fisco italiano in quanto, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, i bookmakers irregolari che resteranno tali, e che quindi non aderiranno alla procedura di emersione, andranno incontro a pesanti sanzioni che arrivano fino a ben 100 mila euro. In particolare parte da un minimo di 50 mila euro, ed arriva fino a 100 mila euro, la sanzione riguardante la violazione del divieto di raccolta di quelle giocate che permettono di conseguire una potenziale vincita superiore ai 10 mila euro. Varia invece da un minimo di 10 mila, ad un massimo di 50 mila euro, la sanzione inflitta a quei bookmakers che violano il divieto inerente la raccolta di giocate su eventi che non sono inseriti nel palinsesto dei Monopoli di Stato.
La procedura di emersione prevede l'invio, il cui termine è scaduto lo scorso 31 gennaio del 2015, della dichiarazione di emersione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il contestuale versamento di 10 mila euro da poter poi portare in compensazione.
Il secondo step, rappresentato dall'impegno a sottoscrivere il disciplinare di raccolta delle scommesse, è scaduto il 28 febbraio del 2015.
Ora si passerà alla terza fase, ovverosia quella dei versamenti, utilizzando il modello F24 Accise, in due rate di pari importo con scadenza il 30 giugno del 2015 ed il 30 novembre del 2015. Gli importi da versare sono rappresentati dall'imposta unica dovuta per gli anni anteriori al 2015 ancora accertabili a fronte dell'agevolazione rappresenzata dalla riduzione di un terzo unitamente a zero sanzioni e zero interessi.