La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza, esattamente la n° 20863 del 6 settembre 2017, destinata a creare non poche polemiche. Infatti, va ad ampliare il ventaglio dei soggetti cui è possibile notificare un avviso di accertamento relativo ad un contribuente terzo rispetto al ricevente. Anche perché, in questo modo, non può più essere ritenuta annullabile la relativa cartella di pagamento.

I fatti antecedenti la pronuncia

Un contribuente si è visto notificare una cartella di pagamento per IRAP, Iva e Irpef non pagate oltre che per addizionali relative agli anni 2005 e 2006 oltre a interessi e sanzioni, che ha provveduto ad impugnare in primo e secondo grado.

Sia la Commissione tributaria provinciale che i giudici d'appello hanno ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento, eseguito presso il domicilio fiscale del contribuente, nelle mani della nuora convivente. E questo in quanto si era provveduto ad inviare, successivamente, anche una raccomandata che informava il contribuente della spedizione degli atti.

Nel proporre ricorso per Cassazione il contribuente eccepiva che il giudice di secondo grado aveva commesso un errore ritenendo perfezionata la procedura di notifica degli atti in quanto, da una parte, mancava la prova della spedizione della raccomandata informativa e, dall'altra parte, negava la qualità di familiare della persona che aveva ricevuto materialmente la notifica degli atti.

Le motivazioni della pronuncia della Cassazione

Rigettando il ricorso del contribuente il Supremo Collegio ha affermato che, in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, ciò che rileva è il rapporto di convivenza. Questo, anche se provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che la persona o il familiare che prende in consegna l'atto da notificare sia trovata nell'abitazione del destinatario.

Alla base della decisione della Corte vi è, infatti, la disposizione dell'articolo 139 del Codice di Procedura Civile a mente del quale possono ricevere l'atto per conto del destinatario tutti coloro che sono persone di famiglia o addette alla casa, purché non abbiano meno di 14 anni o siano palesemente incapaci.

D'altra parte, i giudici hanno provveduto a marcare la distinzione tra ciò che l'articolo 139 definisce addetto alla casa, ufficio o azienda e il "familiare".

Tra il primo è il destinatario dell'atto deve esistere un rapporto stabile ed effettivo. Mentre il familiare non deve, necessariamente, essere convivente, basta il rapporto di parentela o affinità perché la notifica sia valida ed efficace. Infatti, in questo caso, il messo notificatore può, lecitamente, presumere che l'atto verrà consegnato.

L'unica causa di invalidità di una tale notifica è data dalla prova, a cura del ricorrente, che la presenza in casa del familiare fosse del tutto occasionale e momentanea. Cosa che, nel caso specifico, non si è verificata. Conseguentemente, decadevano gli altri motivi di rigetto proposti dal ricorrente. La notifica era, quindi, pienamente valida.