La Commissione tributaria regionale della Sardegna, nella sentenza n° 221/5/2017, richiamando un precedente principio giurisprudenziale affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 23397/2016, ha, in sintesi, affermato che, in caso di mancata impugnazione nei termini ordinari della cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un bollo auto, il debito tributario non è più contestabile, ma questo non presuppone e, di conseguenza, non produce la conversione del termine di prescrizione da quello breve di 3 anni a quello ordinario decennale operante ai sensi dell'articolo 2953 del Codice Civile.

Quest'ultimo, infatti, opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, cosa che non può applicarsi alla cartella esattoriale di pagamento.

Viene, inoltre, ribadito in accordo all'orientamento seguito dal Supremo Collegio, che il termine di prescrizione dei crediti tributari, come pure di quelli previdenziali, deve essere stabilito in base alla natura del credito vantato dell'amministrazione.

I dettagli della pronuncia della Ctr

Davanti alla Commissione tributaria regionale l'Agenzia delle entrate Riscossione sosteneva l'applicabilita', nel caso specifico, dell'articolo 20, comma 6, del Dlgs 112/1999. Questa norma consente a qualunque Ente impostore di segnalare all'agente della Riscossione nuove azioni da intraprendere a tutela del credito, purché non siano trascorsi i canonici 10 anni.

Ma i giudici tributari fanno notare che questa norma opera solo nei rapporti interni tra Ente impositore e Agente della Riscossione e che, di conseguenza, non rileva per quanto riguarda i diversi termini che disciplinano il rapporto tra contribuente ed Ente impositore, come richiamato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata sopra.

Di conseguenza, per i giudici tributari il termine prescrizionale da applicare è quello triennale.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2018

La sentenza della Ctr della Sardegna è emblematica del dibattito giurisprudenziale sorto intorno all'applicazione dell'articolo 2953 del Codice Civile ai crediti tributari e previdenziali.

Non per niente, nella Legge di Bilancio 2018, che inizia il suo iter parlamentare domani 31 ottobre 2017 al Senato della Repubblica, il legislatore ha inserito una norma di interpretazione autentica, che, quindi, ha efficacia retroattiva, che prevede, appunto, la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento non contestate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Verrebbe, quindi, applicato analogicamente, l'articolo 2946 del Codice Civile, in caso di approvazione della suddetta modifica.