La questione della cessione del credito fiscale derivante dall'ecobonus è estremamente complessa. Lo testimonierebbe anche il fatto che il legislatore ha concesso questa possibilità sin dal 2013 sia per gli interventi di risparmio energetico e, poi, anche per quelli di messa in sicurezza dal rischio sismico. Inoltre, la cessione dell'ecobonus era stata pensata come misura di sostegno per tutti i soggetti incapienti. Cioè coloro che guadagnano meno di 8 mila euro all'anno e, quindi, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione dei redditi. E non avendo Tasse da pagare non si può usufruire dall'ecobonus.

Ecco, quindi, che la cessione del credito fiscale compensava questa lacuna della norma. Ora la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate fa ulteriore luce sulla questione. In particolare sul ruolo degli intermediari.

Cosa specifica la nuova circolare

La particolare congiuntura economica che stiamo attraversando ha suggerito all'amministrazione finanziaria, nel corso del tempo, di ampliare la platea dei beneficiari dell'ecobonus e della relativa cessione del credito fiscale. Gli unici ad essere escusi, come fa notare oggi un articolo del "Sole24ore", erano proprio gli intermediari finanziari. E questo, in quanto, come messo in evidenza dalla Ragioneria Generale dello Stato, una loro inclusione avrebbe potuto incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

D'altra parte, la precedente normativa anche se escludeva, in via generale, gli intermediari finanziari, non affermava, specificamente, quali tra questi non potessero rendersi cessionari del credito. Ora la Circolare 11/E, invece, chiarisce che, ad essere esclusi, sono tutti gli istituti di credito e gli altri intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti.

Sono, poi, esclusi anche Confidi e le società servicer delle cartolarizzazioni, come ad esempio le società di recupero crediti.

Potranno, invece, rendersi cessionari del credito fiscale derivante dall'ecobonus, i consorzi, le società consortili che presentano, all'interno della compagine societaria, la partecipazione di una società finanziaria.

Tale partecipazione, comunque, non deve essere maggioritaria o, specifica la Circolare delle Entrate, tale da permettere un controllo di fatto o di diritto sull'ente. Possono rendersi cessionarie anche le, cosiddette, società Esco. Cioè proprio quelle società che effettuano interventi di miglioramento energetico. E quelle accreditate presso il Gse.

I chiarimenti sulla cessione

La Circolare 11/E fornisce chiarimenti anche sulla cedibilità del credito. Le disposizioni sono frutto della collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato. In sintesi, per non incidere sui saldi di finanza pubblica, la cessione del credito fiscale non puo' essere effettuata illimitatamente ma, una sola volta dopo quella originaria. Quindi, in pratica, le cessioni possibili sono soltanto due.