Come ogni anno si avvicina la scadenza per il versamento dell'Imu e della Tasi. E secondo quanto prevedono le disposizioni normative la scadenza fissata è quella del 16 giugno 2018. Ma dato che quest'anno il 16 giugno è un sabato, come di consueto la scadenza viene prorogata al giorno feriale immediatamente successivo che è, appunto, lunedì 18 giugno 2018. Di conseguenza, il versamento dell'acconto andrà effettuato entro massimo tale data limite. Ma vediamo di riepilogare quali sono i principali elementi di novità rispetto allo scorso anno. E dare anche qualche utile suggerimento per evitare di incorrere in inutili sanzioni.

Le norme sulla prima casa

Come in precedenza, anche quest'anno la prima casa è completamente esentata dal pagamento dell'Imu e della Tasi. Ovviamente, per prima casa si intende quella dove il nucleo familiare ha posto la propria residenza abituale. Continueranno, invece, a pagare Imu e Tasi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 in quanto di lusso. Anche se, comunque, potranno usufruire di una detrazione fissa di 200 euro. In questo caso il codice tributo da utilizzare per evitare errori è il 3912.

Gli immobili in affitto e non

Tutte le altre tipologie di immobili continueranno a pagare regolarmente sia l'Imu che la Tasi. Comunque sia, vi sono delle categorie che possono usufruire di alcune agevolazioni.

Ad esempio, se l'immobile viene concesso in comodato di uso gratuito tra parenti entro il primo grado, cioè in buona sostanza tra genitori e figli, si può usufruire dello sconto del 50% sulla base imponibile. E questo sia per l'Imu che per la Tasi. Se, invece, si paga un affitto, se questo è a canone concordato è possibile usufruire dello sconto del 25%.

Per quanto riguarda, poi, gli importi da versare al Comune la legge, espressamente, vieta di effettuare maggiorazioni da un anno all'altro. Di conseguenza, l'importo da pagare al proprio Comune sarà esattamente quello versato l'anno scorso. Comunque, per evitare errori forniamo dei suggerimenti sui codici tributo da utilizzare.

Attenzione al codice tributo giusto

Molti contribuenti si sono ritrovati, nel passato, a dover versare delle sanzioni per aver inserito nel modello F24 il codice tributo errato. Di conseguenza, questo è un aspetto di cui tener conto e a cui prestare attenzione. Abbiamo detto del codice 3912 per le abitazioni di lusso. Per pagare la quota destinata al Comune di immobili, non agricoli o commerciali, va utilizzato il codice tributo 3918.

A questo riguardo, ricordiamo che la quota destinata al Comune va calcolata effettuando una rivalutazione della rendita catastale del 5%. Il risultato così ottenuto va, a sua volta, moltiplicato per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile. Per gli immobili adibiti a seconda casa questo coefficiente è 160.

Al risultato va applicata l'aliquota Imu stabilita e l'imposta va divisa a metà. Alla parte del Comune va applicato il codice tributo 3918, mentre alla parte da versare allo Stato va applicato il codice tributo 3919.

Questi codici valgono esclusivamente per l'Imu e per le seconde case. Se dovessimo versare l'imposta per, ad esempio, un capannone agricolo o un terreno agricolo, i codici da utilizzare sono il 3913 e il 3914 e 3915. Se il terreno è edificabile i codici da utilizzare sono il 3916 e 3917. Infine per la Tasi i codici da utilizzare per il pagamento vanno dal 3958 al 3963.