D'ora in avanti i commercialisti e i consulenti fiscali dovranno conoscere bene ogni dettaglio delle operazioni finanziarie e commerciali per le quali assistono i loro clienti. Infatti, con la Sentenza 28158/2019 del 29 marzo 2019, di cui sono state rese note le conclusioni solo in queste ore, la Corte di Cassazione ha notevolmente ampliato il raggio d'azione della responsabilità penale del professionista che li assiste. Dalle motivazioni della sentenza, infatti, si deduce che d'ora in avanti basterà che il professionista abilitato abbia la semplice consapevolezza di partecipare ad una frode fiscale o che fornisca anche un semplice consiglio per rendere più agevole il perseguimento del fine fraudolento per configurare in capo allo stesso consulente il concorso di partecipazione al reato tributario.

I fatti antecedenti alla decisione della Corte

La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al caso di un commercialista che forniva consulenza fiscale e tributaria sia alla società che ai singoli soci della stessa. Non solo, ma il professionista in questione era deputato alla tenuta e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della società. E all'uopo usufruiva anche di una possibilità di accesso in remoto ai server e al sistema informatico della società. Per tali motivi il professionista sarebbe stato anche consapevole delle irregolarità contabili e fiscali commesse dalla società, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e della tenuta del registro degli inventari.

Le conclusioni del Supremo Collegio

La Corte di Cassazione ha riconosciuto colpevole il commercialista di concorso con il proprio cliente nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti disciplinato dall'articolo 2 del Decreto legislativo 74/2000. Il commercialista, infatti, avrebbe predisposto delle dichiarazioni fiscali contenenti elementi passivi fittizi attraverso la predisposizione ad hoc di fatture false.

Il punto discriminante della statuizione della Suprema Corte risiede nel fatto che deve essere comunque fornita la prova che il professionista era a conoscenza della frode fiscale. Questa prova, che può essere fornita anche attraverso l'uso di intercettazioni telefoniche, deve dimostrare che il commercialista ha fornito un contributo materiale, causale o anche solo morale alla commissione del reato.

Di conseguenza, restano esclusi gli atti di natura colposa derivanti da negligenza o imperizia. Nel caso specifico, si è avuta coincidenza tra il cosiddetto dolo specifico, cioè gli atti e le azioni poste in essere dal professionista per consentire il raggiungimento della frode fiscale, e il cosiddetto dolo eventuale, cioè l'accettazione del rischio da parte del professionista pienamente consapevole di commettere un illecito.