L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 17 giugno 2019 la Circolare n° 14/E denominata "Chiarimenti in tema di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica". Tale circolare, di ben 46 pagine, è stata oggetto di approfondito studio e meditazione dalle principali associazioni di categoria e dei singoli addetti ai lavori della materia fiscale e tributaria.

A un mese esatto dall'uscita della suddetta circolare, l'Associazione nazionale dei commercialisti e la Confimi industria hanno emesso un comunicato stampa congiunto in cui hanno dato importanti suggerimenti sulle modalità di datazione della fattura elettronica, in particolare quella differita, e sul reverse charge interno.

La possibilità di retrodatazione

Dopo un'attenta analisi del testo della circolare n°14/E del 17 giugno, le due associazioni di categoria hanno emesso il comunicato stampa congiunto del 18 luglio. In esso spiegano che le regole generali inerenti la fatturazione differita non sono sostanzialmente cambiate, neanche con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2019. Di conseguenza, l'Anc e la Confimi industria ritengono del tutto lecito e possibile indicare la data di fine mese anche se il documento di trasporto riporta una data precedente.

Anche se, nello stesso tempo, il comunicato stampa precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione.

In pratica, il campo "data" ha il compito di individuare esclusivamente il momento di effettuazione dell'operazione, mentre deputato a tenere traccia dell'esatto momento di trasmissione della fattura elettronica sarebbe il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

In altri termini, se è più conveniente, è possibile indicare una data diversa nel campo data a condizione che quest'ultima sia compresa tra il giorno di effettuazione dell'operazione e l'ultimo giorno utile per l'emissione della fattura elettronica.

Nello stesso tempo deve essere garantita la fornitura delle informazioni sul giorno di effettuazione dell'operazione. Anche se solo nella parte descrittiva del documento elettronico o nella causale. Questo, affinché venga puntualmente rispettato quanto statuito nell'articolo 21, comma 2 lettera g-bis, del DPR 633/1972.

Fattura elettronica e reverse charge interno

Il comunicato stampa del 18 luglio chiarisce anche le modalità di gestione delle problematiche relative al cosiddetto reverse charge interno dopo l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Dall'analisi delle disposizioni contenute nella circolare 14/E del 17 giugno 2019 l'Anc e la Confimi industria ritengono che sia possibile evitare l'invio della documentazione allo Sdi, stampando la fattura elettronica ed integrando i dati sulla copia cartacea. Ovviamente, ciò presuppone che si proceda alle relative annotazioni nel registro vendite e nel registro acquisti.