Esecuzioni immobiliari, protesti ma anche le procedure concorsuali vengono sospese dalle disposizioni del Decreto Cura - Italia. Questa è la conclusione a cui è giunto un documento redatto dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato. In questo documento, di ben 32 pagine, il Consiglio Nazionale del Notariato ripercorre il susseguirsi dei provvedimenti adottati dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus. L'obiettivo del documento del Consiglio Nazionale del Notariato è delimitare il perimetro applicativo dei provvedimenti normativi del Legislatore cercando di scogliere i principali nodi interpretativi.

L'interpretazione dell'articolo 83 del Cura - Italia

Il documento del Consiglio Nazionale del Notariato, in primo luogo, si sofferma sul testo della norma del Decreto Cura - Italia che amplia gli effetti della sospensione alla giustizia civile. Il riferimento, ovviamente, è all' articolo 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18. Come specificato nel documento dell'Ufficio studi del CNN, i notai ritengono che la sospensione del decorso dei termini si possano applicare a tutti i procedimenti civili pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. E quindi anche ai procedimenti come le esecuzioni o i protesti cambiari. il Legislatore ricorre ad una ulteriore previsione estremamente generica, di carattere ancora più generale, con l'obiettivo di escludere dal differimento o dalla sospensione tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Anche perché, viene specificato nel documento del Notariato, alcuni procedimenti, come quelli esecutivi o quelli concorsuali, necessitano di termini di prescrizione specifici.

D'altra parte i notai mettono in evidenza come, in alcuni passaggi, il testo dell'articolo 83 sia estremamente generico. Questo produce come conseguenza, non si sa se voluta dal Legislatore, di lasciare un ampio margine di discrezionalità ai vari interpreti della norma.

In altri casi, invece, per non circoscrivere troppo l'applicazione della norma solo ad alcuni specifici casi.

Per quanto riguarda i procedimenti civili, il documento del Notariato conferma che dal 9 marzo al 15 aprile sono rinviati tutti i procedimenti civili e penali, come anche tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto legato ai suddetti procedimenti civili e penali.

Inoltre, viene confermata, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, l'adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti.

In particolare, riguardo alle esecuzioni immobiliari il documento del Notariato richiama anche quanto disposto dall' articolo 103, sesto comma, del Decreto Cura Italia. In base a tale disposizione le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sono sospese fino al 30 giugno 2020.

Il caso delle esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali

Il Documento preparato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato precisa al paragrafo 4.2, poi, che con la locuzione "procedimenti civili" dell'articolo 83, volutamente generica, si è voluto includere nella sospensione la più ampia categoria degli atti e procedimenti di giurisdizione civile obbligatoria e volontaria.

Ivi comprese, naturalmente, anche le esecuzioni immobiliari.

Anche perché, da una parte, lo stesso articolo 83 del Decreto Cura Italia fa riferimento alla sospensione del decorso dei termini " per la proposizione dei procedimenti esecutivi. Mentre, dall'altra, diversi Tribunali hanno emanato svariate Circolari volte a fornire ai vari operatori del diritto utili indicazioni operative a causa della complessità dei procedimenti legati alle esecuzioni forzate, sia da un punto di vista oggettivo sia da un punto di vista soggettivo. Stesso discorso, secondo quanto afferma il documento del Notariato, può essere fatto per le procedure concorsuali. Anche se, secondo la dottrina maggioritaria, non sia del tutto pacifico se tali procedure rientrano nella giurisdizione obbligatoria o volontaria.

Il caso dei protesti cambiari e di vaglia

Per quanto riguarda, più precisamente i protesti il Documento del Notariato spiega come la sospensione dettata dall'articolo 10, quinto comma, del Decreto Legge n° 9 del 2020 e riguardante tutti i soggetti residente nella ex zona rossa, sia stata estesa a tutto il territorio nazionale. Questo in quanto si è data applicazione al comma 18 dell'articolo 10. Infatti, con l'estensione della zona protetta a tutta Italia, sono stati individuati ulteriori comuni cui applicare il provvedimento.