L'epidemia di Coronavirus è stata identificata dal Governo come una causa di forza maggiore sin dall'inizio della battaglia contro il Covid-19. Tanto che il Legislatore ha provveduto ad inserire, all'interno del Decreto Cura Italia, una norma specifica a tale proposito. La norma a cui si fa riferimento è l'articolo 91 del Decreto 17 marzo 2020 n°18. Tanto più che lo stesso Governo, già a fine gennaio, ha dichiarato che lo stato di emergenza perdurerà in Italia almeno fino al prossimo 31 luglio 2020, data entro la quale il Governo giallo - rosso guidato da Giuseppe Conte si propone di debellare definitivamente l'epidemia da Covid-19.
D'altra parte, la cosiddetta esimente da causa di forza maggiore sembrerebbe valere per tutti i rapporti giuridici tra soggetti privati, ma non per i rapporti giuridici tra i contribuenti e il Fisco.
Le disposizioni dell'articolo 91 del Decreto 18/2020
La norma di riferimento, all'interno del Decreto Cura Italia, che permette di considerare l'epidemia da Covid-19 come una causa di forza maggiore è, come accennato sopra, l'articolo 91. Tale norma è rubricata "Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici". Tale articolo del Cura Italia va a modificare l'articolo 3 della Legge 5 marzo 2020 n* 13.
Tale legge detta disposizioni in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 91 del Decreto Cura Italia è andato ad aggiungere, dopo il comma 6, un ulteriore comma all'articolo 3 della Legge n° 13/2020. E precisamente, il comma 6-bis. Questa norma specifica che il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore.
E questo anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. E tale fatto configura esattamente la causa di forza maggiore. Infatti, come messo più volte in evidenza da autorevole giurisprudenza, per causa di forza maggiore si intende un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile oltre che completamente indipendente dalla volontà del debitore inadempiente.
E in questa categoria può rientrare perfettamente l'epidemia da Coronavirus che l'Italia sta affrontando.
Il paradosso fiscale del Cura Italia
Se questo è il quadro normativo di riferimento in tema di causa di forza maggiore, è altrettanto vero, come sanno tutti i contribuenti italiani oramai, che in merito ai vari debiti tributari il Decreto Cura Italia ha introdotto una semplice sospensione dei pagamenti. Di conseguenza, una volta trascorso il periodo di sospensione, fatte salve le eventuali proroghe, i contribuenti italiani potrebbero vedersi recapitare nuovi avvisi di accertamento o cartelle esattoriali con il consueto ricarico di sanzioni ed interessi normalmente previsti dal nostro ordinamento.
Anche perché ci sono categorie di contribuenti, come le aziende con oltre due milioni di euro di ricavi, che non hanno beneficiato di alcuna proroga dei versamenti. Inoltre, ci sono diverse tipologie di tributi e Tasse che non sono state incluse nella sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal Decreto Cura Italia.
Causa di forza maggiore uno spiraglio dall'AdE
A correggere le cose, almeno parzialmente, in merito all'applicazione della causa di forza maggiore ai debiti tributari provvederebbe una risposta contenuta nella Circolare n°8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate. In effetti la Circolare 8/E è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate per rispondere ai più frequenti quesiti sollevati dai contribuenti sulle disposizioni fiscali contenute nel Decreto Cura - Italia.
Nello specifico la risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito contenuto al paragrafo 1.7 della Circolare 8/E sembrerebbe contenere una parziale apertura dell'amministrazione finanziaria all'applicazione del criterio della causa di forza maggiore al mancato pagamento dei debiti tributari. Tale paragrafo, infatti, risponde ad una domanda relativa all'emissione della fattura in presenza di un'attività per la quale è stata disposta la chiusura.
Il contribuente interessato chiede all'amministrazione finanziaria se tra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell'emissione delle fatture o se, in alternativa, nel caso specifico possa essere invocata l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo 472/1997, in quanto ci si troverebbe in presenza di causa di forza maggiore che impedirebbe di assolvere correttamente l'obbligo.
Nella sua risposta al quesito, peraltro particolarmente articolata, l'Agenzia delle Entrate ricorda come l'emissione delle fatture non sia tra gli adempimenti tributari attualmente sospesi dal Decreto Cura Italia. Mentre, per quanto riguarda l'esimente di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 472/1997, la Circolare 8/E chiarisce che può trovare applicazione nel caso dei debiti tributari. Ma solo se l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto. Quindi, in mancanza di un ulteriore intervento chiarificatore del Legislatore, sarà il singolo ufficio competente a valutare la sussistenza della causa di forza maggiore.