La Notifica degli atti tributari da parte della Pubblica Amministrazione finanziaria, sia che si tratti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, potrà essere effettuata nell'arco di 7 anni, invece che dei canonici e consueti 5 anni. Questo è l'effetto di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, meglio noto come Decreto Cura Italia. A chiarire definitivamente la questione è intervenuta la Circolare n° 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate. La Circolare n°8/E, composta da ben 76 pagine, prende in esame tutte le disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto Cura Italia.

Ma la parte che qui interessa è contenuta nella Sezione 2 denominata "Sospensione attività Enti Impositori, Versamento carichi affidati all'Agente della Riscossione e Termini Procedimenti Tributari".

Il contenuto della Circolare 8/E dell'Ade

La Circolare n°8/E dell'Agenzia delle Entrate, come detto, esamina tutte le disposizioni fiscali contenute nel Decreto Cura Italia, ma lo fa dal punto di vista del contribuente. Infatti, le sue sezioni sono state strutturate come sottocategorie in cui sono contenuti i quesiti più frequenti rivolti dai contribuenti su quella particolare tematica, come ad esempio la notifica degli atti tributari, a cui segue la risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la Sezione 2 della Circolare n°8/E del 3 aprile 2020 si occupa di rispondere ai quesiti dei contribuenti in merito a quattro differenti tematiche fiscali tra loro collegate.

In primo luogo, la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disciplinata dall'articolo 67 del Decreto Cura Italia. In secondo luogo, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disciplinata dall'articolo 68 del Decreto Cura Italia. In terzo luogo, il differimento delle udienze e la sospensione dei termini dei procedimenti, disciplinato dall'articolo 83 del Decreto n°18 del 17 marzo 2020.

E, infine, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, disciplinata dall'articolo 103 del medesimo Decreto Cura Italia.

Due anni in più per la notifica degli atti

Il primo quesito a cui la Sezione 2 della Circolare n° 8/E dell'Agenzia delle Entrate risponde ha a che fare, proprio, con i termini di prescrizione e decadenza della notifica degli atti tributari.

La norma a cui fare riferimento, a questo proposito, è l'articolo 67, 4 comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n°18. Tale disposizione, come viene specificato dalla Circolare dell'AdE, opera un rimando diretto a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n° 159. Tale norma dispone espressamente che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è disposta ( a seguito di eventi eccezionali come l'attuale epidemia di Coronavirus) la sospensione dei versamenti tributari e degli altri adempimenti, e che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

In pratica, si tratta di un modo un po' contorto per dire che l'Agenzia delle Entrate avrà due anni in più per far pervenire al contribuente - debitore la notifica di un atto tributario il cui termine quinquennale di prescrizione o decadenza scade nel periodo di vigenza della sospensione.La Circolare dell'AdE chiarisce anche che tali disposizioni derogano, ovviamente, a quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Un esempio chiarificatore sulla notifica

Per esemplificare, la Circolare n°8/E dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla notifica di un atto di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e l'Iva. Nei casi di dichiarazione presentata nel 2015 e di omessa dichiarazione per il 2014, il termine di decadenza e prescrizione scadrebbe il 31 dicembre 2020.

Ma grazie alla proroga inserita all'articolo 67, quarto comma, del Decreto Cura Italia l'Agenzia delle Entrate potrà legittimamente effettuare la notifica degli atti entro il 31 dicembre 2022. La Circolare n° 8/E chiarisce che lo scopo della proroga è quello di distribuire in un più ampio lasso di tempo l'attività di notifica nei confronti dei soggetti interessati dalla crisi.