Il Decreto Liquidità è stato, recentemente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questo fa sì che le proroghe e le sospensioni dei versamenti delle Tasse, in esso contenute, sono pienamente operative. D'altra parte, la legge di conversione del Decreto Liquidità e la sua relazione illustrativa hanno modificato i criteri e i requisiti che i contribuenti italiani, in particolare le imprese, dovranno rispettare per poter beneficiare della sospensione del versamento di tributi e contributi. Queste sono le regole stabilite dall'articolo 18 del decreto.
Nello stesso tempo, comunque, l'articolo 21 del Decreto Liquidità ha concesso ai contribuenti italiani la possibilità di saldare le partite scadute il 16 marzo entro giovedì 16 aprile 2020.
Le disposizioni dell'articolo 18 del Decreto liquidità
L'articolo 18 del Decreto Liquidità è rubricato "Sospensione di versamenti tributari e contributivi". Tale norma stabilisce che i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato possono usufruire della sospensione se rispettano, nello stesso tempo, determinati requisiti contabili e di bilancio. In primo luogo, questi soggetti devono aver realizzato un livello di ricavi o compensi non superiore ai 50 milioni di euro.
In secondo luogo, i soggetti interessati ad usufruire della sospensione dei versamenti e dei contributi devono, obbligatoriamente, aver subito una diminuzione di fatturato o dei compensi. Tale diminuzione deve essersi verificata nei mesi di marzo e aprile 2020. E, rispetto agli stessi mesi del 2019, deve essere di almeno il 33%.
Se, invece, i soggetti interessati ad usufruire della sospensione dei versamenti nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Liquidità hanno realizzato dei ricavi o compensi di importo superiore a 50 milioni di euro, i requisiti richiesti cambiano leggermente. Infatti, la diminuzione dei ricavi e compensi registrata da questi contribuenti nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, dovrebbe essere di almeno il 50%.
I tributi oggetto della sospensione
Secondo quanto indicato anche dal Vademecum predisposto dall'Agenzia delle Entrate la sospensione dei versamenti e dei contributi concessa dal Decreto Liquidità può essere richiesta anche da quei contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019. La suddetta sospensione si riferisce ai versamenti relativi a ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale comunale e regionale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. La sospensione riguarda anche i versamenti dell'Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali e i versamenti relativi ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali tributi e contributi dovranno essere versati dai contribuenti interessati o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante una rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data.
La proroga delle tasse scadute il 16 marzo
Il Decreto Liquidità, tra i suoi 44 articoli, contiene anche una norma che cerca di venire incontro a quei contribuenti che, a causa della epidemia di Coronavirus e del conseguente lockdown, non sono riusciti ad onorare i propri impegni con il Fisco. La norma a cui si fa riferimento è l'articolo 21 del Decreto Liquidità. Tale disposizione, di sole tre righe, stabilisce che i versamenti che i contribuenti italiani erano tenuti ad effettuare verso la Pubblica Amministrazione, in base all'articolo 60 del Decreto Cura Italia sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. In pratica, come spiega anche il Vademecum pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, si tratta di tutti i versamenti che erano scaduti il 16 marzo e che il precedente Decreto Cura Italia aveva prorogato al 20 marzo 2020.