Il Decreto Liquidità, come il precedente Decreto Cura Italia, ha suscitato diversi interrogativi tra i contribuenti italiani. A tali quesiti l'Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire una risposta quanto più possibile esaustiva ed organica con la pubblicazione della Circolare n° 9/E del 13 aprile 2020. La nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate analizza dettagliatamente le disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n°23. Ma tra le varie risposte ai quesiti dei contribuenti contenute nella nuova Circolare, spiccano quelle relative a due importanti e significative novità introdotte dal Decreto Liquidità.

In primo luogo, è stata dettata la corretta procedura da seguire per determinare la percentuale del calo di fatturato per usufruire della sospensione dei versamenti tributari. In secondo luogo si è provveduto alla corretta determinazione degli acconti delle Tasse non più in base al metodo storico, ma in base al metodo previsionale. A tale scopo, l'utilizzo di tale metodo previsionale viene favorito dal Legislatore anche introducendo un regime fiscale più favorevole. Tale regime fiscale di favore prevede la mancata applicazione di sanzioni e interessi. per mancato o omesso versamento, nel caso in cui l'acconto di imposte dovute, come Irpef, Ires e Irap, sia non inferiore all'80% della somma che sarebbe effettivamente dovuta a titolo di acconto sulla base dell'ordinaria dichiarazione dei redditi.

Ambito applicativo della riduzione del fatturato

La Circolare n° 9/E dell'Agenzia delle Entrate mette definitivamente in chiaro qual è il perimetro di applicazione del nuovo metodo di determinazione delle imposte predisposto dal Decreto Liquidità. La Circolare n°9/E chiarisce che i beneficiari della sospensione dei versamenti tributari sono individuati in base ai ricavi e ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità.

Non solo, ma devono essere tenuti nella debita considerazione anche l'andamento dei corrispettivi e del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020.

Vengono confermati anche i limiti di fatturato indicati sia nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 sia, ovviamente, nel vademecum esplicativo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione della Circolare n° 9/E.

Quindi, se si sono realizzati ricavi o compensi per un valore non superiore ai 50 milioni di euro con una contemporanea diminuzione del fatturato di almeno il 33%, rispetto allo stesso periodo del 2019, i contribuenti possono usufruire della sospensione dei versamenti tributari per i mesi di aprile e maggio 2020. Mentre, per coloro che nello stesso periodo hanno realizzato ricavi o compensi per un importo superiore a 50 milioni di euro il calo di fatturato deve essere stato almeno del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 per poter usufruire della sospensione dei versamenti tributari nei mesi di aprile e maggio 2020.

Le principali risposte ai quesiti dei contribuenti

il primo dei quesiti posti dai contribuenti sulle norme introdotte dal Decreto Liquidità sull'applicazione del metodo previsionale descritto sopra riguarda il fatto se, per poter usufruire della sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020, si debba tenere conto del calo di fatturato cumulativo dell'azienda interessata nei mesi di marzo e aprile o del calo di fatturato riferito rispettivamente ad ognuno dei due mesi di marzo e aprile presi singolarmente.

La Circolare n° 9 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la percentuale del calo di fatturato da considerare è quella relativa ad ognuno dei due mesi presi in considerazione singolarmente e non cumulativamente. Quindi, indipendentemente dal fatto che il calo del fatturato sia superiore al 33% o al 50%, tale calo deve essersi ripetuto in entrambi i mesi di marzo e aprile presi in considerazione. Questo vuol dire anche, come specificato dalla Circolare, che un contribuente potrebbe avere diritto alla sospensione dei versamenti tributari per il mese di aprile, ma non per il mese di maggio e viceversa. Tale interpretazione deriverebbe, secondo quanto affermato dalla Circolare n°9/E, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 18, commi 1-3, del Decreto Liquidità.

I due successivi quesiti, contenuti nella Sezione 2, della Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che beneficiari della sospensione dei versamenti tributari sono anche le imprese agricole, quelle operanti nel cosiddetto Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale. Sempre secondo quanto riportato dalla Circolare n° 9/E, la finalità delle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Decreto Liquidità sarebbe quella di estendere il beneficio della sospensione dei versamenti tributari anche a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Per quanto riguarda, poi, quali fatture devono essere prese in considerazione per poter usufruire della sospensione dei versamenti, la risposta dell'Agenzia delle Entrate al Quesito n°5 contenuto nella Sezione 2, al punto 2.2.5, sembra essere estremamente chiara e circostanziata. Secondo quanto affermato dalla Circolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente ai mesi di marzo e aprile 2019 e 2020, da confrontare ai fini della determinazione della percentuale del calo di fatturato, devono essere quelli riferiti alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile sia fatturate che certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese corrispondente, marzo 2019 con marzo 2020 e aprile 2019 con aprile 2020.

A queste vanno sommate le operazioni non rilevanti ai fini Iva effettuate negli stessi mesi. Per quanto riguarda la data della fattura da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, in caso di fattura immediata, è la data della fattura stessa o quella del corrispettivo giornaliero. Nel caso, invece, della fattura differita la data da prendere a riferimento è quella del Documento di Trasporto. Quindi, per beneficiare della riduzione, dovranno essere incluse le fatture differite, inviate entro il 15 aprile 2020, e riferite al mese di marzo.

Infine, la risposta dell'Agenzia delle Entrate al Quesito n°6, contenuto nella Sezione 2, al punto 2.2.6, chiarisce che, anche per i contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale, la verifica del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile.

Questo sempre in base ad una interpretazione letterale della norma contenuta nell'articolo 18 del Decreto Liquidità.

Decreto Liquidità nuovo regime fiscale

Il Decreto Liquidità ha introdotto un nuovo e più favorevole regime fiscale per quei contribuenti che, nonostante la difficile situazione creata dall'epidemia di Coronavirus, riescono ad effettuare il versamento degli acconti di Irpef, Ires ed Irap in misura non inferiore all'80% della somma che si sarebbe dovuta effettivamente versare.

La Circolare n°9/E dell'Agenzia delle Entrate tratta questo argomento nella Sezione 4, dedicata appunto al calcolo degli acconti Irpef, Ires ed Irap. Il riferimento normativo, ovviamente, è l'articolo 20 del Decreto Liquidità.

La Circolare n°9/E, preliminarmente, ricorda che l'applicazione del metodo storico, fin qui utilizzato, prevedeva che il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base delle imposte dovute per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Liquidità, introduce, invece, la possibilità per imprese e professionisti di utilizzare il cosiddetto metodo previsionale. In tal caso, il calcolo del fatturato viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Da ciò, specifica la Circolare 9/E, potrebbe derivare un importo dell'acconto versato dal contribuente inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Ecco perché, l'articolo 20 del Decreto Liquidità, consentendo l'utilizzo del metodo previsionale prevede che, solamente per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non vengano applicate sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato è non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto. In pratica, viene ritenuto tollerabile uno scostamento del 20% da quanto effettivamente dovuto.

La Circolare n° 9/E precisa, poi, che tale regime fiscale più favorevole si applica anche all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che applicano il regime forfettario.

Ma anche alla cedolare secca sui canoni di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili detenuti all'estero e sulle attività finanziarie sempre detenute all'estero.

Inoltre, nella Circolare n°9/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, rispondendo al Quesito 1, nella Sezione 4 al punto 4.2.1 che la soglia minima dell'80% può essere garantita anche con un versamento carente o omesso, purché venga sanata mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Sempre che, si precisa, non sia intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento. In questo caso occorrerà versare, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui viene regolarizzata la violazione.

A meno che, ovviamente, a seguito della procedura di ravvedimento operoso lo scostamento non risulti superiore al margine consentito del 20%. Infine, con la risposta al Quesito 2, viene chiarito che quanto disposto all'articolo 20 del Decreto Liquidità si applica anche agli acconti successivi.