Con il decreto legislativo numero 80 del 2015, dallo scorso 25 giugno si potrà usufruire del congedo parentale non solo nella modalità mensile o giornaliera, ma anche ad ore nel corso della giornata di lavoro.

Tuttavia, nel corretto utilizzo dello strumento previsto dal decreto per il sostegno alla maternità ed alla paternità, fa eccezione il personale della scuola, sul quale, attualmente, non vi è conformità di applicazione. Infatti, tra i dirigenti scolastici c’è difformità di comportamento nel momento in cui viene richiesto il congedo ad ore ed il Ministero dell’Istruzione non ha fornito alcuna indicazione in proposito.

Pertanto fanno testo la circolare ed il messaggio dell’Inps diramati, rispettivamente, lo scorso 18 agosto (la numero 152) ed il 3 novembre (n. 6704).

Cosa è importante sapere per la richiesta del congedo parentale ad ore

E’ pertanto necessario ricordare ai dipendenti della Scuola cosa prevede la normativa per la richiesta del congedo orario partendo dall’articolo 32 del D.l. 151 del 2001 che, nella sua formulazione originale, stabilisce che le lavoratrici possono chiedere il congedo dopo aver terminato il periodo di maternità, fino al compimento dei 12 anni di età del figlio, per un periodo, anche frazionato, di massimo 6 mesi.Lo stesso diritto spetta al lavoratore a partire dalla nascita del figlio.

Il recente D.l. n. 80 del 15 giugno scorso ha apportato due modifiche al D.l. 151/2001, introducendo la possibilità di fruizione del congedo anche ad ore. Inoltre è stato stabilito che, rispetto alla precedente normativa, tale diritto spetta ai lavoratori anche nel caso in cui manchi la regolamentazione collettiva dello specifico settore.

Congedo orario, ecco i limiti e la compatibilità con la legge 104/1992

Con il messaggio dello scorso 3 novembre, l’Inps ha inoltre provveduto a stabilire che la richiesta di congedo orario può avvenire nella stessa giornata una volta e per un solo figlio (dunque non possono richiedersi due congedi orari per due figli) e che l’astensione da lavoro non può cumularsi con altri permessi o con altri riposi, come ad esempio, l’allattamento.Il congedo parentale è, invece, compatibile con i permessi disciplinati dalla legge 104 del 1992.