Il coniuge dichiarato collocatario dei figli dal provvedimento emesso dal giudice, a seguito di separazione o di divorzio, è tenuto a rispettare i contenuti di tale decisione. In caso contrario, può subire l'attribuzione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nei vari punti del provvedimento viene disciplinato anche l'aspetto riguardante il diritto di visita dei figli da parte dell'altro coniuge. Quest'ultimo profilo non può essere modificato in via unilaterale da uno dei due coniugi.

Come cambia l'affidamento

La conseguenza potrebbe essere il mutamento dell'affidamento (da condiviso ad esclusivo).Nel nostro ordinamento sono previste possibili ipotesi di affidamento esclusivo.Queste sono le regole basilari e generali che devono sussistere in ogni provvedimento riguardante la cessazione del matrimonio.

Se c'è una regola, di converso, è presente almeno un'eccezione. Il genitore presso cui sono collocati i figli, può evitare o ostacolare, l'esercizio del diritto di visita dell'altro coniuge, se sopravvengono gravi ragioni.

Circostanze sopravvenute: cosa sono?

Risulta pacifico precisare che le condizioni che fanno venir meno la serenità nelle modalità degli incontri, devono riguardare fatti o circostanze sopravvenute al primo provvedimento del giudice. L'ex coniuge può fattualmente evitare l'incontro dell'altro genitore con i figli, ma la sua azione non avrà carattere definitivo e duraturo. Sarà il giudice a pronunciarsi; la sua decisione avrà ad oggetto i fatti e le prove dedotte dal coniuge titolare della decisione.

Proprio in virtù di ciò si parla di circostanze gravi sopravvenute, ossia, eventi non conosciuti inizialmente dal giudice. Le serie ragioni devono riguardare il minore, e non propriamente la persona del genitore.Un comportamento negligente nei confronti di un figlio, può essere elemento indiziante della giusta decisione di sospendere in via provvisoria i rapporti relazionali di natura familiare.

L'autotutela attuata dall'altro genitore può essere solo momentanea in quanto si tratta di una sorta di misura atipica di urgenza non soggetta tempestivamente al giudizio dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade in altre fattispecie.