Il libero professionistaè tenuto a risarcire il cliente che gli ha chiesto una consulenza, se non ha diligentemente informato il secondo sulla questione sottoposta al suo vaglio e della probabile ampia gamma dei rimedi previsti. Risulta chiaro che deve essere fornita una consulenza che abbia determinate caratteristiche, ossia, che in primo luogo sia chiara e completa. A siffatto dovere, si aggiunge anche l'eventualità che il quesito posto esuli dalla relativa sfera di competenza. In una siffatta fattispecie, deve rendere noto al cliente l'esistenza della possibilità materiale di affidargli un affare e di orientare la parte verso altre strade, eventualmente indicandogli anche a chi rivolgersi.

L'assunto è stato dichiarato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12007 del 23 giugno.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte

Nel caso di specie, la consulenza aveva ad oggetto l'interpretazione di una sentenza della commissione tributaria regionale con esito non favorevole al contribuente. Il professionista, nella veste di commercialista, ha omesso di suggerire la strada della proponibilità del ricorso in Cassazione. Per i giudici di legittimità, il professionista, deve informare il cliente di tutte le soluzioni astrattamente idonee, seppur queste ultime esulano dal proprio campo operativo di lavoro. Nel caso in esame, il dottore commercialista doveva suggerire al contribuente di recarsi presso un avvocato per redigere l'atto entro i termini consentiti dalla legge.

Violazione della diligenza professionale e risarcimento del danno

Acclarato che il professionista in questione si è reso responsabile per non aver fornito una consulenza completa collegata a taluni ambiti esterni ma connessi alla sua attività, resta da chiarire la ratio giuridica della rilevanza della violazione dell'obbligo di informazione.

Chiunque ha diritto di esercitare la difesa di fronte a situazioni non positive. L'autotutela nel nostro ordinamento è pressoché vietata; è quindi giocoforza non attribuire un ruolo importante a chi fa da intermediario per la tutela dei diritti altrui. A tal proposito, ai finidell'obbligo di risarcimento del danno, deve sussistere il nesso causale tra il danno prodottosi in capo alla parte e la indubitabile origine ravvisata nel difetto di informazione attribuita al professionista.