Se pensate di poter infrangere il Codice della Strada in assenza degli agenti della Polizia Municipale vi sbagliate di grosso. Attenti alle violazione del codice della strada:la contestazione può provenire anche dall’agente di PM in borghese, pertanto non in servizio.
Ciò è quanto ha statuito il Tribunale di Trento (in funzione di giudicedi appello) con la recente sentenza n. 470/2016. Senz’altro la problematica giungerà in Cassazione ma al momento essa rappresenta un interessante spunto per analizzare la fattispecie anche in considerazione della circolare 300/A/2/51901/110/26 del 4 marzo 2002 con la quale ilMinistero dell'Interno ha già evidenziato che l'agente all'interno del Comune nel quale presta servizio è legittimato a svolgere le funzioni di polizia stradaleanche se in quel momento non i servizio.
Adire del Tribunale trentino sarebbe legittima la multa elevata dall’agente di PM fuori servizio. Secondo l’attento giudicante le funzioni esercitate dal vigile (in merito al rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti) risulterebbero differenti rispetto a quelle espletate dalla polizia giudiziaria,e pertanto non si applicherebbe l’art. 57 c.p.p. che prevede i limiti per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Tale norma individua infatti i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: essi sono individui predisposti dalla legge (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza etc..), a compiere attività investigativa sia relativa all'accertamento dei reati sia inerente l'acquisizione della notitia criminis.
Ineffetti non si rinviene nella Legge 65/1986 (disciplina dell’ordinamento della PM) e tanto meno nel CdS alcun limite temporale al potere sanzionatorio ed alle funzioni di cui è investito il vigile (come invece quelle previste per la polizia giudiziaria).Il comma 3 dell’art. 57 c.p.p. stabilisce che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo”, con ciò riferendosi anche al corpo dei Vigili Urbani in virtù dell’art.
5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986.
E’ vero che chi contravviene al CdS può essere sanzionato anche dalla Polizia Stradale oppure dai Carabinieri, tuttavia ciò non consente di qualificare l’agente di Polizia Municipale alla stregua di questi ultimi, di talchè al suo operato non andrebbe applicato l’anzidetto art. 57 c.p.p.
Pertanto, al fine di evitare brutte sorprese, evitate di violare il Codice della Strada, soprattutto quando la zona “sembra” apparentemente sgombra da vigili urbani.