L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato al trasgressore (o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196) entro novanta giorni dall’accertamento.
La Cassazione con la sentenza n. 26964/16 del 23.12.16 ha statuito che la notifica della multa oltre il termine fa venir meno anche gli obblighi accessori, in particolare quello di comunicare i dati dell’effettivo conducente.
L’obbligo di comunicare i dati del conducente e della patente
L’art. 126-bis del CdS prevede l’obbligo di comunicare i dati del conducente a seguito di violazione del CdS che importi la decurtazione dei punti dalla patente.
Ciò al fine di sanzionare la condotta dell’effettivo trasgressore in caso di mancata contestazione immediata (es. autovelox).
In pratica entro 60 giorni dalla notifica del verbale il proprietario del veicolo deve comunicare (con raccomandata a/r) all’organo accertatore i dati dell’effettivo conducente del veicolo.
Lo scopo della norma è quello di favorire l’organo di polizia nell’accertamento del trasgressore e quindi di avvalersi della cooperazione (obbligatoria) del proprietario del veicolo. In caso di mancata comunicazione dei dati del conducente il proprietario incorre in una seconda sanzione come testualmente previsto dal comma II^ dell’art. 126-bis: Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.”. E’ necessario che la comunicazione contenga si dati del conducente e la relativa patente.
Il ricorso non esime dall’obbligo della comunicazione
L’eventuale proposizione del ricorso avverso la multa (al Giudice di Pace o al Prefetto) o il pagamento della multa non fanno venir meno l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente Pertanto in caso di omessa comunicazione l’Ufficio notificherà una nuova sanzione al proprietario nei termini suddetti (da euro 286 a euro 1.142).
La sentenza della Cassazione
Solamente nel caso in cui la multa sia stata notificata oltre il termine di 90 giorni (o 150 giorni nel caso in cui il trasgressore non sia stato subito identificato, oppure 100 giorni qualora al trasgressore sia stata contestata direttamente la multa) viene meno l’obbligo di comunicare i dati del conducente.
Secondo la Corte «Il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi». In sostanza La Corte presume che sia difficile ricordare i dati del conducente affidatario del veicolo ad una distanza temporale di oltre 90 giorni.
Quindi in tal caso, se l’Ufficio accertatore dovesse inviare la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, sarà possibile impugnarla entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace e chiederne l’annullamento per il solo fatto che la multa (relativa all’infrazione) sia stata notificata in precedenza oltre il termine. Se vuoi rimanere aggiornato sulle novità di diritto premi il taso segui accanto al nome.